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Toscana, al via la certificazione energetica degli edifici

Toscana, al via la certificazione energetica degli edifici

In vigore da oggi il regolamento regionale. Online le istruzioni per i cittadini e i tecnici

di Rossella Calabrese
18/03/2010 - Entrano in vigore oggi 18 marzo le nuove norme regionali sulla certificazione energetica degli edifici. Si tratta, in particolare, dell’articolo 23-bis della Lr n. 39 del 24 febbraio 2005 (Disposizioni in materia di energia) e del relativo regolamento regionale ( DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R ).
 
Cosa cambia da oggi? A questa domanda la Regione Toscana risponde con un’apposita sezione del sito dedicato alla certificazione energetica , messo a punto dallo Sportello Energia.
 
In primo luogo specifica che le metodologie di calcolo della certificazione energetica e le figure di certificatore energetico rimangono inalterate; su tali aspetti valgono le norme statali: per le metodologie si applicano le Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ( DM 26 giugno 2009 ), per la figura del certificatore l’allegato III al Dlgs 115/2008 .
 
Fino all’emanazione di un modello regionale di attestato di certificazione energetica rimangono pure in vigore i modelli di attestato di certificazione allegati al DM 26 giugno 2009. Le disposizioni inerenti la “targa energetica” (art. 7 del Regolamento regionale) troveranno applicazione solo dopo l’approvazione con decreto dirigenziale del modello di targa energetica.
 
Vi sono invece specifiche modifiche sugli obblighi di certificazione, le procedure da seguire, le conseguenze della omessa certificazione.
 
Diventa obbligatorio dotare l’immobile di un attestato di certificazione energetica (ACE) (art. 23-bis della LR 39/2005 e articoli 3 e 4 del Regolamento). Oltre a quanto già disposto dalle norme nazionali (Dlgs 192/2005, art. 6 e Linee Guida nazionali) vi sarà l’obbligatorietà di acquisire l’attestato di certificazione (detto ACE) anche nei seguenti casi:
a) locazione di un immobile;
b) ricostruzione a seguito di demolizione di immobili anche di superficie inferiore a 1000 mq;
c) fabbricati isolati anche di superficie inferiore a 50 mq se comunque tale superficie arriva a 25 mq.

 
Tutte le informazioni su: Sportello Energia - Certificazione energetica
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