
Manutenzioni straordinarie senza Dia: il decreto alla Camera
NORMATIVA
Manutenzioni straordinarie senza Dia: il decreto alla Camera
Il Servizio Studi di Montecitorio ne spiega l’applicazione nelle diverse Regioni e illustra le norme di settore da rispettare
Vedi Aggiornamento
del 19/05/2010
13/04/2010 - Con la presentazione del disegno di legge n. 3350 , è iniziato alla Camera l’iter di conversione in legge del DL 40/2010 , che, all’articolo 5, ha liberalizzato gli interventi di manutenzione straordinaria.
Il provvedimento, in vigore dal 26 marzo scorso, è stato analizzato dal Servizio Studi di Montecitorio che ne ha illustrato i contenuti, ma soprattutto l’impatto nelle diverse Regioni, in relazione alla normativa locale.
L’articolo 5, ampliando l’elenco delle attività di edilizia libera di cui all’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia ( Dpr 380/2001 ), consente di realizzare alcuni interventi senza alcun titolo abilitativo, e non più con la denuncia di inizio attività (DIA). Resta però confermato che dovranno essere rispettate sia le disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali e dagli strumenti urbanistici comunali, sia le altre normative di settore.
La disciplina regionale sui lavori di manutenzione straordinaria - spiegano i tecnici della Camera - varia da Regione a Regione: in alcune sono già stati ampliati gli interventi di edilizia libera, in altre vigono norme più restrittive, in altre ancora si applicano le disposizioni del Dpr 380/2001.
Qualora la norma regionale contenga disposizioni più restrittive, queste ultime dovrebbero prevalere sulle norme statali, rendendo quindi possibile la semplificazione soltanto in quelle Regioni che hanno già ampliato la casistica di interventi di attività edilizia libera. Inoltre, laddove una singola Regione volesse adeguarsi alla normativa statale, dovrebbe comunque modificare la legge regionale che individua gli interventi considerati come attività libera. Occorre, inoltre, tenere conto di eventuali prescrizioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi comunali, che dovranno essere osservati anche se in contrasto con le disposizioni del decreto legge.
Alcune regioni, come il Friuli Venezia Giulia , e la Sardegna , hanno già ampliato le tipologie di interventi soggetti ad attività libera. Nove regioni e le province autonome ( Val d’Aosta, Prov. Bolzano, Prov. Trento, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Campania, Sicilia ) hanno emanato proprie leggi - successive al Dpr 380/2001 - prevalentemente più restrittive. In altre nove regioni ( Lazio, Piemonte, Veneto, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria ) vengono applicate le disposizioni sulla DIA previste dal T.U. del 2001, in alcuni casi perché le leggi regionali sono antecedenti l’entrata in vigore del T.U., in altri in quanto le Regioni non hanno mai emanato norme proprie in materia di titoli abilitativi in edilizia ( leggi tutto ). Vedi la tabella di sintesi .
I tecnici di Montecitorio fanno poi una ricognizione delle norme di settore aventi incidenza sull’attività edilizia che, secondo il nuovo articolo 6 del TU Edilizia, devono essere rispettate: norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico e sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica e quelle del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.
Normativa antisismica : il Capo IV della Parte II (artt. 83-103) del TU Edilizia relativo alle costruzioni in zone sismiche, prevede che, oltre al rispetto della normativa tecnica prevista all’art. 52, le costruzioni da realizzarsi in zone sismiche vengano disciplinate, da specifiche norme tecniche; esse sono state adottate dapprima con l’ Ordinanza 3274/2003 e successivamente con il DM 14 settembre 2005 poi aggiornato con il DM 14 gennaio 2008 (e le relative istruzioni della Circolare 617/2009 ).
Norme di sicurezza : sono contenute sia negli artt. 52- 76 del TU Edilizia, sia nelle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008 che, oltre alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, reca disciplina tecnica in materia di costruzioni sulla progettazione strutturale degli edifici, indicando i criteri generali di sicurezza, le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, le caratteristiche dei materiali e dei prodotti.
Norme antincendio : per gli edifici di civile abitazione, tali norme sono contenute nel DM 246/1987 .
Norme igienico sanitarie : sono contenute nel DM Sanità del 5 luglio 1975 , successivamente integrato dal DM 9 giugno 1999 , che indica i requisiti dimensionali minimi dei locali di abitazione, le dotazioni minime dei servizi igienici, i parametri di illuminazione e di ventilazione.
Norme sulla sicurezza degli impianti : sono contenute nella Parte II, Capo V del TU Edilizia (artt. 107-121). Nell’art. 115 viene anche previsto che il dirigente comunale rilasci il certificato di agibilità solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione o il certificato di collaudo degli impianti installati.
Norme sul contenimento energetico negli edifici : sono contenute nel Capo VI del TU Edilizia (artt. 122- 135) e nel Dlgs 192/2005 e successivi decreti attuativi. Le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici sono contenute nel DM 26 giugno 2009 mentre il Dpr 59/2009 definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.
Norme per la tutela dei beni culturali e del paesaggio : sono contenute nel Dlgs 42/2004 . Per gli interventi edilizi su un immobile vincolato, è necessario il previo assenso della Soprintendenza (art. 21, comma 4), mentre è richiesta l’autorizzazione paesaggistica qualora i proprietari di immobili ed aree di interesse paesaggistico intendano apportarvi delle modifiche (art. 146).
La nuova norma - spiega il Servizio Studi - consente di realizzare una serie di interventi attualmente soggetti a DIA, nel rispetto delle normative di settore, che sono sostanzialmente quelle in base alle quali un tecnico abilitato assevera la DIA. Pertanto, in assenza della DIA, verrebbe meno anche la certificazione del tecnico il quale si assume la responsabilità degli interventi.
Infatti, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del TU Edilizia, qualora sia necessaria la DIA, sarà un progettista abilitato ad asseverare , assumendosene la responsabilità, la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Infine, i tecnici della Camera fanno notare che con la DIA è prevista la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) dell’impresa che realizzerà gli interventi, come disposto dall’art. 20, comma 2, del Dlgs 251/2004 ; senza certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice, l’efficacia del titolo abilitativo viene sospesa. L’assenza della DIA farebbe quindi venir meno l’obbligo di presentazione del DURC.