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Manutenzioni straordinarie senza Dia: sorpassate le leggi regionali

Manutenzioni straordinarie senza Dia: sorpassate le leggi regionali

Un emendamento al DL Incentivi cancella l’obbligo di rispettare le più restrittive disposizioni regionali. Necessari progetto e relazione tecnica firmati da un tecnico abilitato

Vedi Aggiornamento del 27/05/2010
di Rossella Calabrese
30/04/2010 - Saranno ulteriormente modificate le norme che consentono di effettuare interventi di manutenzione straordinaria senza titolo abilitativo.
 
Nella seduta notturna di mercoledì, le commissioni Finanze e Attività produttive della Camera hanno approvato un emendamento, presentato da Cosimo Ventucci (Pdl), che riscrive l’articolo 5 del DL 40/2010. La novità più importante è la cancellazione della norma secondo cui le nuove regole sono applicabili “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”. 

Si risolverebbero così tutti i dubbi e le differenze tra le Regioni sprovviste di una legge in materia, nelle quali il DL 40/2010 è già applicabile da circa un mese (leggi tutto), e quelle dotate di propria legge - più restrittiva - nelle quali vige ancora l'obbligo di Dia (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Campania e Sicilia) che, grazie all'emendamento Ventucci, passerebbero al regime semplificato.

Inoltre, l'emendamento Ventucci introduce la possibilità, per le Regioni a statuto ordinario, di ampliare ulteriormente l’elenco degli interventi di edilizia libera, ma anche di richiedere una relazione tecnica per interventi ulteriori rispetto a quelli già indicati dal DL nazionale.

Tuttavia, per le manutenzioni straordinarie, alla comunicazione già prevista dal DL 40/2010, dovranno assere allegati una relazione tecnica e un progetto firmati da un tecnico abilitato.

Ma andiamo con ordine. Con l’emendamento, gli interventi sono suddivisi in due categorie:

- quelli realizzabili senza alcun titolo abilitativo (manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra legati all'attività agricola, serre mobili stagionali);

- quelli realizzabili previa comunicazione, anche telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, allegando eventuali autorizzazioni obbligatorie (manutenzione straordinaria, opere per esigenze contingenti e temporanee, lavori di pavimentazione, installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, aree ludiche).
 
Per le manutenzioni straordinarie, la comunicazione dovrà essere accompagnata, oltre che dalle eventuali autorizzazioni obbligatorie e dai dati identificativi dell’impresa, anche da una relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali e firmata da un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

L'emendamento specifica che tra gli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne. Resta confermato che i lavori non possano riguardare le parti strutturali dell'edificio, nè comportare l'aumento del numero delle unità immobiliari o l'incremento dei parametri urbanistici.

Resta confermato l’obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all'efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Chi effettua i lavori deve presentare, nei casi previsti dalla legge, gli atti di aggiornamento catastale.

Come detto sopra, le Regioni a statuto ordinario possono:
- estendere la disciplina semplificata ad ulteriori interventi; 
- individuare ulteriori interventi, tra quelli con obbligo di comunicazione, da sottoporre anche all'obbligo di relazione tecnica (l'emendamento la richiede solo per le manutenzioni straordinarie);
- stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica.
 
Introdotta, infine, una sanzione pecuniaria di 258,00 euro per la mancata comunicazione dell’inizio lavori o della relazione tecnica; sanzione ridotta di due terzi se la comunicazione viene inviata spontaneamente durante i lavori.

Il provvedimento approderà in Aula a Montecitorio il 3 maggio. Se l'emendamento sarà confermato dal Parlamento, le nuove norme sull'attività edilizia libera saranno applicabili a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 40/2010. Poichè il DL scade il 25 maggio 2010, dovrà essere convertito in legge entro tale data.


Le reazioni all'emendamento
Soddisfazione per le modifiche al decreto è stata espressa da Roberto Reggi, vicepresidente dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani): "L’Anci ha subito sollevato il problema legato alla sicurezza di questi interventi che poteva essere a rischio per la mancanza di una relazione di un tecnico abilitato. Con l’emendamento proposto dall’ANCI, e condiviso con l’Ance e l’Ordine degli Architetti, si eviteranno anche gli effetti confusionali legati alla proliferazione di nuove norme regionali e regolamenti comunali che i Comuni sarebbero stati costretti ad adottare per fare fronte ad una situazione, che in assenza di regolamentazione - conclude Reggi - sarebbe stata di fatto ingovernabile".
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