Network
Pubblica i tuoi prodotti
Manutenzioni straordinarie: come cambia la procedura

Manutenzioni straordinarie: come cambia la procedura

Confronto tra la Denuncia di inizio attività prevista dal Testo unico dell’edilizia e la Comunicazione introdotta dal DL incentivi

Vedi Aggiornamento del 27/05/2010
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 27/05/2010
04/05/2010 - È da ieri all'esame dell'Aula della Camera, il ddl di conversione del DL 40/2010. Il testo è stato modificato dall’emendamento, presentato da Cosimo Ventucci (Pdl) e approvato dalle commissioni Finanze e Attività produttive, che ha riscritto l’articolo 5 del DL, relativo alle attività di edilizia libera.

L’articolo 5, ricordiamo, interviene sull’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) relativo agli interventi di edilizia libera, inserendo tra questi ultimi le manutenzioni straordinarie, finora sottoposte alla procedura di Denuncia Inizio Attività (DIA).
 
La procedura di DIA, disciplinata dall’articolo 23 del TU Edilizia, prevede la presentazione della DIA 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, accompagnata da una relazione firmata da un progettista abilitato, dagli elaborati progettuali e dai dati dell’impresa che eseguirà i lavori. Il Comune, in caso di irregolarità, può dare ordine di non effettuare l’intervento. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato, il Comune informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
 
Secondo il DL 40/2010, in vigore dal 25 marzo scorso, possono essere effettuati senza alcun titolo abilitativo gli interventi di manutenzione straordinaria, a condizione che non riguardino parti strutturali, non comportino incremento del numero delle unità immobiliari e dei parametri urbanistici. È richiesta una Comunicazione anche telematica all’amministrazione comunale, prima dell’inizio dei lavori (anche il giorno prima), alla quale siano allegate le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare i lavori. Sono fatte salve le più restrittive disposizioni regionali in materia edilizia e le altre norme di settore. Non è necessario l’intervento di un progettista.
 
L’emendamento Ventucci, in discussione alla Camera, introdurrebbe l’obbligo di allegare alla Comunicazione una relazione tecnica e gli elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, e prevedrebbe una sanzione di 258 euro per la mancata comunicazione, ridotta di due terzi se effettuata spontaneamente a lavori iniziati. A differenza di quanto previsto dal DL 40/2010, se l'emendamento sarà confermato, tornerà ad essere necessario l’intervento di un progettista abilitato, che non deve avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e deve asseverare che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici comunali. Scomparirebbe invece il riferimento alle più restrittive disposizioni regionali.

Il ruolo dei progettisti
Dopo essere stati completamente estromessi dalla procedura di DIA con il DL 40/2010, i progettisti vedrebbero nuovamente riconosciuto il loro ruolo di tecnici responsabili dell'intervento. Una vittoria, dunque, per i progettisti che avevano espresso forti preoccupazioni sull'opportunità di affidare al committente e all'impresa la responsabilità sui lavori di manutenzione straordinaria (leggi tutto).

I tempi
Se l'emendamento Ventucci passerà indenne l'esame dell'Aula, sarà confermata la riduzione dei tempi per iniziare i lavori di manutenzione straordinaria: infatti, la nuova procedura - già in vigore per effetto del DL 40/2010 - non prevede che debbano passare 30 giorni tra la presentazione della DIA e l'avvio dei lavori, ma è sufficiente che la Comunicazione venga inviata al Comune prima dell’inizio dei lavori.


Scarica la Tabella di confronto tra le procedure per la manutenzione straordinaria

Le più lette