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Terre e rocce da scavo, il Piemonte vara le linee guida

Terre e rocce da scavo, il Piemonte vara le linee guida

Procedure semplificate per il riutilizzo dei materiali nei cantieri

Vedi Aggiornamento del 01/03/2013
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 01/03/2013
04/05/2010 - Il Piemonte fa chiarezza sul riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Con la delibera di Giunta 23-13302/2010 sono state emanate le linee guida che semplificano il reimpiego nei cantieri anche oltre i 2500 metri cubi, limite che invece deve essere rispettato se i materiali escono dal cantiere. A carico del proponente è prevista solo una dichiarazione di non contaminazione.
 
In base al Codice dell’Ambiente, d.lgs 152/2006, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati. Negli altri casi devono invece essere trattati come rifiuti.
 
Dati i numerosi dubbi sollevati, la Regione, in virtù del suo ruolo di programmazione, indirizzo e controllo, ha inquadrato in modo univoco le procedure amministrative e tecniche in modo da raggiungere la massima salvaguardia ambientale, la tracciabilità della movimentazione delle terre da scavo e la tutela dei siti da parte dei vari soggetti coinvolti.
 
Le linee guida, che entreranno in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, si applicano ai materiali di scavo naturali e non a quelli di origine antropica, quali ad esempio detriti da demolizione, residui di scarifica stradale e calcestruzzi. Coinvolti tutti i tipi di cantiere,tra i quali i normali interventi edilizi e la realizzazione di infrastrutture.
 
Il progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere presentato dal proponente all’Autorità competente prima della loro produzione in modo da consentire la verifica dei requisiti di utilizzabilità. Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo devono essere valutate mediante sondaggi preliminari e l’eventuale riutilizzo in processi industriali e siti idonei diversi da quelli indicati nel progetto presentato, deve essere preventivamente autorizzato dall’Autorità che ha approvato il progetto.
 
Qualora, a seguito di appositi studi effettuati dal proponente e validati da Arpa Piemonte, si evidenzi che il superamento dei limiti di contaminazione sia attribuito a valori di fondo naturale o alla presenza di inquinamento diffuso, il riutilizzo sarà consentito solo nell’ambito dello stesso sito.
 
Per le opere soggette a Via, valutazione di impatto ambientale, o ad Aia, autorizzazione integrata ambientale, il progetto di recupero delle terre e rocce da scavo dovrà essere presentato all’atto della richiesta del permesso di costruire.
 
Per i lavori pubblici non soggetti a Via, Aia, permesso a costruire e denuncia di inizio attività, la proposta di utilizzo deve essere autorizzata dalla stazione appaltante. Tutti gli atti dovranno essere inviati al Comune in cui è ubicato il sito di produzione e a quello del sito di destinazione.
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