Requisiti acustici degli edifici: entro luglio le nuove norme
TECNOLOGIE
Requisiti acustici degli edifici: entro luglio le nuove norme
Sospese nel frattempo le norme nei rapporti tra costruttori e acquirenti di alloggi, anche se sorti prima del 29 luglio 2009
Vedi Aggiornamento
del 03/06/2013
14/05/2010 - Il Governo avrà tempo fino a fine luglio 2010 per riscrivere le norme in materia di requisiti acustici degli edifici. Lo prevede la Legge Comunitaria 2009 approvata il 12 maggio scorso dal Senato.
Il riordino normativo era atteso entro sei mesi dal 29 luglio 2009, data di entrata in vigore della Legge Comunitaria 2008, cioè entro fine gennaio 2010, termine che ora si è allungato a un anno.
Oltre allo slittamento di sei mesi, viene stabilito che il riordino, che attua la direttiva 2002/49/CE, non comprenderà la definizione dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e le ristrutturazione di edifici e infrastrutture, come previsto dalla Comunitaria 2008; è invece confermato che riguarderà la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
L’indicazione dei “criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico” arriverà invece con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente.
Viene modificata la norma relativa alla disciplina sui requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (art. 3, comma 1, lettera e), della legge 447/1995 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”), prevista nelle more del riordino della materia. La Comunitaria 2008, infatti, ha sospeso queste norme nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, sorti dopo il 29 luglio 2009, data di entrata in vigore della Comunitaria 2008 (leggi tutto).
Tale sospensione ha generato molte liti tra cittadini ed imprese edili, dovute alla disparità di trattamento, a fronte di situazioni identiche, tra i rapporti sorti prima del 29 luglio 2009 e quelli sorti dopo tale data (leggi tutto).
La Comunitaria 2009 interpreta quella sospensione eliminando la limitazione della sospensione ai rapporti sorti dopo il 29 luglio 2009 e specificando che restano fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato.
Il riordino normativo era atteso entro sei mesi dal 29 luglio 2009, data di entrata in vigore della Legge Comunitaria 2008, cioè entro fine gennaio 2010, termine che ora si è allungato a un anno.
Oltre allo slittamento di sei mesi, viene stabilito che il riordino, che attua la direttiva 2002/49/CE, non comprenderà la definizione dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e le ristrutturazione di edifici e infrastrutture, come previsto dalla Comunitaria 2008; è invece confermato che riguarderà la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
L’indicazione dei “criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico” arriverà invece con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente.
Viene modificata la norma relativa alla disciplina sui requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (art. 3, comma 1, lettera e), della legge 447/1995 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”), prevista nelle more del riordino della materia. La Comunitaria 2008, infatti, ha sospeso queste norme nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, sorti dopo il 29 luglio 2009, data di entrata in vigore della Comunitaria 2008 (leggi tutto).
Tale sospensione ha generato molte liti tra cittadini ed imprese edili, dovute alla disparità di trattamento, a fronte di situazioni identiche, tra i rapporti sorti prima del 29 luglio 2009 e quelli sorti dopo tale data (leggi tutto).
La Comunitaria 2009 interpreta quella sospensione eliminando la limitazione della sospensione ai rapporti sorti dopo il 29 luglio 2009 e specificando che restano fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato.