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Autorizzazione paesaggistica snella dal 10 settembre

Autorizzazione paesaggistica snella dal 10 settembre

Nuove disposizioni immediatamente applicabili nelle regioni a statuto ordinario

Vedi Aggiornamento del 18/03/2013
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 18/03/2013
31/08/2010 - Entra in vigore il 10 settembre l’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto scorso il Dpr contenente il regolamento approvato a giugno dal Consiglio dei Ministri.
 
Interventi di lieve entità
Rientrano tra gli interventi di lieve entità 39 tipologie di lavori contenute nell’Allegato 1, come incremento volumetrico non superiore al 10%, demolizione e ricostruzione nel rispetto di volumetria e sagoma preesistenti, demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni, aperture di porte e finestre, interventi sulle finiture esterne, realizzazione o modifica di balconi o terrazze e loro chiusura attraverso infissi, realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne.
 
Procedure più snelle anche per interventi sulle coperture degli edifici esistenti, installazione di tende da sole, adeguamento alla normativa antisismica, realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, tettoie, porticati, chioschi, volumi tecnici, recinzioni, installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a 25 metri quadri e abbattimento delle barriere architettoniche.
 
Documenti e procedure
L'autorizzazione paesaggistica semplificata e' immediatamente efficace ed e' valida 5 anni.
 
L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione semplificata deve essere corredata dalla relazione paesaggisti cadi un tecnico abilitato, indicante lo stato dell'area interessata e la compatibilità con
i valori paesaggistici.
 
Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L'amministrazione competente effettua accertamenti e valutazioni entro 30 giorni. In caso di parere negativo il procedimento può essere concluso in anticipo.
 
In caso di valutazione negativa l’interessato ha a disposizione 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Se la domanda viene rigettata è possibile chiedere una pronuncia del soprintendente, che si esprime nell’arco di 30 giorni.
 
In caso di valutazione positiva l'amministrazione competente entro 30 giorni trasmette alla Soprintendenza una proposta di accoglimento della domanda. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, il parere vincolante viene espresso in 25 giorni. Se il parere vincolante non viene espresso nei termini previsti, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione nei 5 giorni successivi senza indire la Conferenza di Servizi.
 
Efficacia del decreto
Il regolamento è immediatamente applicabile nelle regioni a statuto ordinario. Dal momento che le disposizioni sono attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno a disposizione 180 giorni per adottare le norme utili a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica
semplificata.

Posizione delle Soprintendenze
I tempi ristretti e la carenza di personale preoccupano i soprintendenti, secondo i quali la semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche per i piccoli interventi, che talvolta generano un impatto significativo, potrebbe tradursi in controlli sommari.
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