SICUREZZA
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Convenzioni cip 6/92, approvate modalità di risoluzione anticipata
NORMATIVA
Convenzioni cip 6/92, approvate modalità di risoluzione anticipata
Corrispettivi calcolati su costo evitato e disponibilità a mantenere in esercizio l’impianto
13/08/2010 - E’ stato firmato il 2 agosto dal Ministro ad interim dello Sviluppo Economico ed inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, il decreto che definisce i parametri per la quantificazione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), dei corrispettivi da erogare ai soggetti produttori che intendono anticipare l’uscita dal regime di incentivazione CIP 6/92, le modalità e le tempistiche di erogazione degli importi spettanti.
La risoluzione volontaria oggetto del decreto, prevista dalla Legge Sviluppo e quindi dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 2 dicembre 2009, interessa potenzialmente impianti a gas naturale per complessivi 2000 MW per i quali a suo tempo gli operatori hanno presentato la manifestazione di interesse.
La misura sarà pubblicata ed entrerà in vigore solo dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti: da quel momento scatteranno i 30 giorni di tempo a disposizione degli operatori per la presentazione della domanda vincolante.
I corrispettivi da erogare ai produttori di energia elettrica che volontariamente risolvono le convenzioni sono calcolati sulla base del costo evitato di impianto e della disponibilità a mantenere in esercizio l’impianto fino a tre anni dall’avvenuta risoluzione, per esigenze di sicurezza del sistema elettrico, come già previsto dal precedente decreto 2 dicembre 2009.
Il GSE accetterà le richieste di risoluzione solo se le verifiche di convenienza per il sistema, secondo i parametri indicati dal decreto, daranno esito positivo. Il potenziale vantaggio in termini di riduzione degli oneri di sistema, che gravano sulla bolletta dei consumatori, è stimato in circa 500 milioni di euro, rispetto ai costi delle convenzioni stimati a vita intera.
I tempi di erogazione dei corrispettivi per le risoluzioni sono fissati secondo due tranches (l’80% dell’importo entro 31 gennaio 2011 e il restante 20% al 31 maggio 2011); a settembre potranno tuttavia essere definite disposizioni integrative nel caso di rateizzazione dei corrispettivi.
A successivi provvedimenti, è affidata la definizione di analoghi parametri e modalità per la risoluzione delle convenzioni riguardanti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia, in considerazione delle particolari caratteristiche di questa tipologia di impianti.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
La risoluzione volontaria oggetto del decreto, prevista dalla Legge Sviluppo e quindi dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 2 dicembre 2009, interessa potenzialmente impianti a gas naturale per complessivi 2000 MW per i quali a suo tempo gli operatori hanno presentato la manifestazione di interesse.
La misura sarà pubblicata ed entrerà in vigore solo dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti: da quel momento scatteranno i 30 giorni di tempo a disposizione degli operatori per la presentazione della domanda vincolante.
I corrispettivi da erogare ai produttori di energia elettrica che volontariamente risolvono le convenzioni sono calcolati sulla base del costo evitato di impianto e della disponibilità a mantenere in esercizio l’impianto fino a tre anni dall’avvenuta risoluzione, per esigenze di sicurezza del sistema elettrico, come già previsto dal precedente decreto 2 dicembre 2009.
Il GSE accetterà le richieste di risoluzione solo se le verifiche di convenienza per il sistema, secondo i parametri indicati dal decreto, daranno esito positivo. Il potenziale vantaggio in termini di riduzione degli oneri di sistema, che gravano sulla bolletta dei consumatori, è stimato in circa 500 milioni di euro, rispetto ai costi delle convenzioni stimati a vita intera.
I tempi di erogazione dei corrispettivi per le risoluzioni sono fissati secondo due tranches (l’80% dell’importo entro 31 gennaio 2011 e il restante 20% al 31 maggio 2011); a settembre potranno tuttavia essere definite disposizioni integrative nel caso di rateizzazione dei corrispettivi.
A successivi provvedimenti, è affidata la definizione di analoghi parametri e modalità per la risoluzione delle convenzioni riguardanti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia, in considerazione delle particolari caratteristiche di questa tipologia di impianti.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico