Piano Casa Campania, semplificazioni in vista
NORMATIVA
Piano Casa Campania, semplificazioni in vista
Tra le proposte procedimenti più snelli per le autorizzazioni, accordi con le università e delocalizzazioni
Vedi Aggiornamento
del 13/01/2011
24/09/2010 - Autorizzazioni più veloci per il rilancio del Piano Casa in Campania. La proposta è stata presentata nei giorni scorsi in Commissione Urbanistica, risvegliando l’interesse degli operatori del settore edile.
I componenti della commissione hanno proposto misure per abbreviare i termini di concessione del certificato antisismico e un nuovo sistema di verifica delle condizioni urbanistiche e strutturali delle abitazioni in corso di costruzione.
Dal momento che non tutti i comuni hanno a disposizione figure professionali idonee, è stata ipotizzata anche la stipula di convenzioni con le università.
Secondo il consigliere regionale Angelo Polverino, per l’autorizzazione sismica occorrono circa otto mesi. Con la precedente normativa, che stabiliva il solo deposito dei grafici strutturali al Genio Civile, i lavori potevano iniziare a distanza di una settimana.
Le proposte di modifica sono iniziate prima della pausa estiva. A luglio la Commissione aveva già avviato una serie di riunioni per la discussione di due ddl sullo snellimento dell’autorizzazione antisismica e la delocalizzazione degli immobili situati in area a rischio idrogeologico.
Una delle proposte di legge alleggerisce i vincoli per la tutela degli interventi in zona sismicaintroducendo il meccanismo del silenzio assenso per cui l’omessa dichiarazione del provvedimento di diniego entro 30 giorni equivale ad autorizzazione.
Il secondo disegno di legge prevede invece che gli edifici destinati a prima casa, ricadenti in area a rischio idrogeologico, dopo la demolizione possano essere ricostruiti con premio volumetrico del 35% nello stesso comune o in una città limitrofa, previo accordo tra le due amministrazioni.
Nel caso di edifici per i quali è stata presentata istanza di condono edilizio, la delocalizzazione con ampliamento volumetrico è consentita solo se gli immobili possono essere condonati ai sensi della Legge 47/1985 e se sono stati realizzati prima dell’adozione dei piani straordinari per la rimozione del rischio idrogeologico.
Allo stato attuale la legge non ha registrato il successo sperato. Secondo gli addetti ai lavori la causa sta nella complessità e nei vincoli del testo.
I componenti della commissione hanno proposto misure per abbreviare i termini di concessione del certificato antisismico e un nuovo sistema di verifica delle condizioni urbanistiche e strutturali delle abitazioni in corso di costruzione.
Dal momento che non tutti i comuni hanno a disposizione figure professionali idonee, è stata ipotizzata anche la stipula di convenzioni con le università.
Secondo il consigliere regionale Angelo Polverino, per l’autorizzazione sismica occorrono circa otto mesi. Con la precedente normativa, che stabiliva il solo deposito dei grafici strutturali al Genio Civile, i lavori potevano iniziare a distanza di una settimana.
Le proposte di modifica sono iniziate prima della pausa estiva. A luglio la Commissione aveva già avviato una serie di riunioni per la discussione di due ddl sullo snellimento dell’autorizzazione antisismica e la delocalizzazione degli immobili situati in area a rischio idrogeologico.
Una delle proposte di legge alleggerisce i vincoli per la tutela degli interventi in zona sismicaintroducendo il meccanismo del silenzio assenso per cui l’omessa dichiarazione del provvedimento di diniego entro 30 giorni equivale ad autorizzazione.
Il secondo disegno di legge prevede invece che gli edifici destinati a prima casa, ricadenti in area a rischio idrogeologico, dopo la demolizione possano essere ricostruiti con premio volumetrico del 35% nello stesso comune o in una città limitrofa, previo accordo tra le due amministrazioni.
Nel caso di edifici per i quali è stata presentata istanza di condono edilizio, la delocalizzazione con ampliamento volumetrico è consentita solo se gli immobili possono essere condonati ai sensi della Legge 47/1985 e se sono stati realizzati prima dell’adozione dei piani straordinari per la rimozione del rischio idrogeologico.
Allo stato attuale la legge non ha registrato il successo sperato. Secondo gli addetti ai lavori la causa sta nella complessità e nei vincoli del testo.