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Piano Casa Marche: le risposte della Regione ai lettori di Edilportale

Piano Casa Marche: le risposte della Regione ai lettori di Edilportale

L’arch. Rodolfo Novelli, Dirigente Governo del Territorio, scioglie i dubbi dei tecnici marchigiani

Vedi Aggiornamento del 15/12/2010
di Rossella Calabrese
29/09/2010 - “In caso di demolizione e ricostruzione si perdono le distanze acquisite dal precedente immobile oppure, lasciando una parte del vecchio muro, è possibile ricostruire alla vecchia distanza del fabbricato?”. “La certificazione energetica riguarda solo il 20% in più o l'intera abitazione?”. “Sarà possibile una proroga, visto che i cittadini non hanno ancora capito le opportunità che la Legge offre?”.
 
Sono solo alcune delle domande poste dai lettori di Edilportale sul Piano Casa della Regione Marche, e che hanno costituito il punto di partenza della tappa del Tour Piano Casa svoltasi ad Ancona (leggi tutto).  
 
A tutti gli altri quesiti ha risposto l’arch. Rodolfo Novelli, Dirigente Governo del Territorio, Mobilità e Infrastrutture della Regione Marche.
 
 
DOMANDA: Quali documenti devo allegare al Piano Casa che intendo presentare per la chiusura di un vano scala condominiale che progettualmente era stato lasciato aperto perché non andasse in cubatura? Devo allegare i progetti acustico e termico? O è sufficiente una mia dichiarazione che la chiusura della copertura comporta un indiscutibile miglioramento sia dal punto di vista acustico che dal punto di vista delle dispersioni termiche? Devo allegare anche subito il DURC dell'impresa che farà i lavori?
RISPOSTA: Se è un intervento di ampliamento è necessario verificare il disposto dell'art. 5 comma 1, della legge n. 22/09 secondo cui "il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente" (per il DURC si seguono pertanto le regole ordinarie). Lo stesso art. 5 comma 1 aggiunge che alla domanda o denuncia del proprietario deve essere allegata anche una relazione di un tecnico abilitato o del progettista che "asseveri" per gli interventi di ampliamento il miglioramento del comportamento energetico da conseguire, secondo il D.Lgs. 192/2005 (vedi art. 1 comma 7 della LR n. 22/09), riferito al solo ampliamento (vedi atto di indirizzo di cui a DGR 24/11/09, n. 1991. Null'altro richiede la legge regionale.
 
D: L'art. 4, comma 2, L.R. 22/2009 stabilisce che: "gli incrementi volumetrici e gli incentivi economici stabiliti dalla L.R. 22/2009 sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti dalle normative D.Lgs. 30/05/2008, n.115 e L.R. 17/06/2008, n.14". Nel caso in cui un committente volesse realizzare su una civile abitazione entrambi gli interventi, ovvero incremento volumetrico e cappotto termico come bisognerebbe procedere? I due interventi sono compatibili contestualmente? Lo spessore rappresentato dal cappotto termico è da considerarsi un extra spessore e quindi non cumulabile nei volumi del fabbricato (deroga distanze art. 11, comma 2, D.Lgs. 30/05/2008 n.115) o una vera e propria acquisizione di volume incorporabile pertanto nel calcolo da Piano Casa? Esempio: - civile abitazione; - ampliamento consentito da Piano Casa: 100 mc (da calcolo in base alla volumetria esistente); - voglio realizzare un cappotto da 8 cm che crea un extra volume di 20 mc; - l'ampliamento sarà sempre 100 mc o dovrò scomputare il cappotto, quindi 100 - 20 = 80 mc di ampliamento effettivo?
R: In base alla norma vigente (art. 4, comma 2, della L.R. n. 22/2009) l'incremento volumetrico ed il cappotto termico sono cumulabili. La Giunta regionale con la Pdl n. 23/2010 di modifica della legge vigente, intende renderli non cumulabili (vedi art. 3, comma 1, della PdL)
 
D: In caso di demolizione e ricostruzione si perdono le distanze acquisite dal precedente immobile oppure lasciando una parte del vecchio muro è possibile ricostruire alla vecchia distanza del fabbricato?
R: Quando con la demolizione e ricostruzione viene modificata la sagoma del fabbricato preesistente, si perdono le distanze da questo acquisite.

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