Strutture in cemento armato: i geometri non possono progettarle
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NORMATIVA
Strutture in cemento armato: i geometri non possono progettarle
Il Tar Campania ha annullato un permesso di costruire per una sopraelevazione progettata da un geometra
Vedi Aggiornamento del 09/05/2013
Vedi Aggiornamento del 09/05/2013
02/09/2010 - È illegittimo il permesso di costruire assentito su un progetto redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato.
Lo ha chiarito il Tar della Campania, sezione di Salerno, nella sentenza 9772 del 28 giugno 2010, annullando il permesso di costruire rilasciato da un’amministrazione comunale per la realizzazione di una sopraelevazione di un fabbricato progettata da un geometra. Il progetto prevedeva pilastrature in cemento armato, in spregio all’artt. 16 e segg. del Regio Decreto n. 274 dell’11 febbraio 1929, che abilita i geometri solo a modeste costruzioni civili.
Prima del rilascio di un titolo edilizio - spiegano i giudici - l’Autorità comunale deve sempre accertare se la progettazione sia stata affidata ad un professionista competente in relazione alla natura ed importanza della costruzione, nel rispetto delle norme che regolano l’esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere, dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all’importanza delle opere, a salvaguardia sia dell’economia pubblica e privata, sia dell’incolumità delle persone.
È dunque illegittimo - secondo il Tar - il titolo a costruire assentito sul progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, a meno che non siano specificate e motivate le ragioni per cui le caratteristiche dell’opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista.
Spetterebbe, in tal caso, al giudice amministrativo la valutazione dell’entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, anche se prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di “modesta costruzione civile”, alla cui progettazione è limitata la competenza del geometra.
Ricordiamo che sulla questione delle competenze professionali di geometri e periti edili è in corso un acceso dibattito, innescato da due disegni di legge presentati al Senato (S. 1865 Vicari) e alla Camera (C. 3493 Toto), che propongono di consentire a geometri, geometri laureati, periti industriali specializzati in edilizia e periti industriali laureati di occuparsi di progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico e amministrativo, ristrutturazioni. Contro i due disegni di legge si sono espressi ingegneri e architetti, secondo i quali, per esercitare le professioni regolamentate occorre superare percorsi universitari (vedi lo Speciale DDL Competenze geometri).
Lo ha chiarito il Tar della Campania, sezione di Salerno, nella sentenza 9772 del 28 giugno 2010, annullando il permesso di costruire rilasciato da un’amministrazione comunale per la realizzazione di una sopraelevazione di un fabbricato progettata da un geometra. Il progetto prevedeva pilastrature in cemento armato, in spregio all’artt. 16 e segg. del Regio Decreto n. 274 dell’11 febbraio 1929, che abilita i geometri solo a modeste costruzioni civili.
Prima del rilascio di un titolo edilizio - spiegano i giudici - l’Autorità comunale deve sempre accertare se la progettazione sia stata affidata ad un professionista competente in relazione alla natura ed importanza della costruzione, nel rispetto delle norme che regolano l’esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere, dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all’importanza delle opere, a salvaguardia sia dell’economia pubblica e privata, sia dell’incolumità delle persone.
È dunque illegittimo - secondo il Tar - il titolo a costruire assentito sul progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, a meno che non siano specificate e motivate le ragioni per cui le caratteristiche dell’opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista.
Spetterebbe, in tal caso, al giudice amministrativo la valutazione dell’entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, anche se prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di “modesta costruzione civile”, alla cui progettazione è limitata la competenza del geometra.
Ricordiamo che sulla questione delle competenze professionali di geometri e periti edili è in corso un acceso dibattito, innescato da due disegni di legge presentati al Senato (S. 1865 Vicari) e alla Camera (C. 3493 Toto), che propongono di consentire a geometri, geometri laureati, periti industriali specializzati in edilizia e periti industriali laureati di occuparsi di progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico e amministrativo, ristrutturazioni. Contro i due disegni di legge si sono espressi ingegneri e architetti, secondo i quali, per esercitare le professioni regolamentate occorre superare percorsi universitari (vedi lo Speciale DDL Competenze geometri).
Norme correlate
Sentenza 28/06/2010 n.9772
Tar Campania - Competenze di geometri e ingegneri nella progettazione della sopraelevazione di un fabbricato
Bozza non ancora in vigore 20/05/2010 n.C. 3493
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Bozza non ancora in vigore 10/11/2009 n.1865
Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23
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