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Sicurezza sul lavoro, coordinatore sempre obbligatorio nei cantieri con più imprese

Sicurezza sul lavoro, coordinatore sempre obbligatorio nei cantieri con più imprese

La Corte di Giustizia Europea boccia la deroga dell'Italia che lo prescrive solo per lavori soggetti a permesso di costruire

Vedi Aggiornamento del 12/10/2015
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 12/10/2015
11/10/2010 - Designare un coordinatore per la sicurezza, che rediga un apposito piano, è obbligatorio quando in un cantiere sono presenti più imprese, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno richiesto il permesso di costruire. Lo ha affermato la Corte di Giustizia europea, che con una sentenza del 7 ottobre scorso ha chiarito i dubbi del Tribunale di Bolzano su alcune deroghe alle norme comunitarie operate dalla legge italiana.
 
La Corte europea ha quindi bocciato la deroga introdotta dalla normativa italiana, che prevede la nomina del coordinatore solo se i lavori sono soggetti al permesso di costruire.
 
Il Decreto Legislativo 494/1996, successivamente abrogato dal d.lgs. 81/2008, nel recepire la direttiva 92/57/CEE, non ha infatti previsto il coordinatore per la sicurezza nei lavori privati svolti da più imprese ma soggetti ad altri titoli abilitativi, come Dia o comunicazione di inizio lavori.
Secondo la normativa italiana il committente o il responsabile dei lavori se sono presenti più imprese deve designare il coordinatore per la progettazione. L'obbligo non sussiste per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire di importo minore a 100 mila euro. In questo caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
 
La Corte europea ha invece chiarito che in base alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, quando sono presenti più imprese il committente o il responsabile dei lavori deve sempre designare uno o più coordinatori per la sicurezza e la salute.
Gli stati membri, dopo una consultazione con le parti sociali, possono derogare a questa previsione tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari o per i quali è richiesta una notifica preliminare.
 
L’elemento che consente di valutare il grado di pericolosità dei lavori non può però essere il titolo abilitativo richiesto. Non è infatti detto che un lavoro soggetto alla richiesta di permesso di costruire sia più rischioso di uno per il quale è sufficiente la Denuncia di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori.
 
L’aspetto da prendere in considerazione è la coesistenza nello stesso cantiere di più imprese che possono svolgere le proprie funzioni senza provocare rischi agli altri lavoratori solo grazie alla presenza del coordinatore.
  
Secondo la legge comunitaria, prima che sia aperto il cantiere, il committente o il responsabile dei lavori controlla che il coordinatore abbia redatto un piano di sicurezza e salute che precisi le regole applicabili tenendo conto delle attività che vengono effettuate sul luogo.
 
Nella fase progettuale, tra gli altri compiti del coordinatore c’è la stesura di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, che contenga gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi.
 
Durante la realizzazione dell’opera, i coordinatori verificano l’attuazione dei principi generali di prevenzione e sicurezza al momento delle scelte tecnico-organizzative, in modo da pianificare i lavori simultanei o successivi, e all’atto in cui viene prevista la loro durata.
 
La Corte di Giustizia europea ha emesso questa sentenza esaminando in via incidentale il procedimento penale, avviato per violazione degli obblighi di sicurezza imposti dalla direttiva 92/57/CEE, contro la proprietaria di un immobile che aveva commissionato il rifacimento del tetto.
 
L’ispezione del cantiere aveva messo in evidenza che il parapetto, l’autogru e la manodopera erano forniti da tre imprese diverse, presenti contemporaneamente allo svolgimento dei lavori. Condizioni che in base alle norme comunitarie avrebbero dato luogo alla nomina di un coordinatore per la sicurezza. Ma che l’Italia aveva interpretato diversamente.
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