Sicurezza sul lavoro, Italia in regola sul coordinatore
NORMATIVA
Sicurezza sul lavoro, Italia in regola sul coordinatore
Ministero del Lavoro: normativa di settore conforme sul lato pratico alle prescrizioni dell’Unione Europea
21/10/2010 - L’Italia è in regola dal punto di vista pratico per la sicurezza sul lavoro. Lo ha affermato Paolo Pennesi, direttore generale delle Attività ispettive del Ministero del Lavoro,commentando la bocciatura della Corte di Giustizia Europea che nei giorni scorsi ha colpito alcune deroghe contenute nel Decreto Legislativo 81/2008.
Al centro del contenzioso l’obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza nei cantieri in cui sono presenti più imprese. Analizzando la normativa di settore emergerebbero infatti interpretazioni del D.lgs. 81/2008 conformi alle prescrizioni di Bruxelles.
Il caso italiano
Ricordiamo che il 7 ottobre scorso la Corte di Giustizia europea ha condannato il committente del rifacimento di un tetto che, secondo quanto enunciato dalla normativa italiana, non aveva previsto il coordinatore per la sicurezza in un lavoro privato svolto da più imprese, ma non soggetto a permesso di costruire.
In base al D.lgs 81/2008, così come modificato dal D.lgs. 106/2009, se sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori deve designare il coordinatore per la progettazione, che ha il compito di redigere il piano per la sicurezza e la coordinazione. L'obbligo non sussiste per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire di importo minore a 100 mila euro. In questo caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
La Corte ha invece chiarito che secondo la Direttiva europea 92/57/CEE per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili non deve essere praticata nessuna differenza in base al titolo abilitativo né al valore del lavoro.
La soluzione
Anche secondo la Circolare 30/2009 del Ministero del Lavoro nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100 mila euro è consentito nominare solo il coordinatore dell’esecuzione lavori e non quello della progettazione.
La soluzione sta però nel momento in cui viene effettuata la nomina. In questi casi il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere designato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione (Leggi Tutto).
Solo in questo modo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori può garantire lo svolgimento di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore della progettazione. Senza derogare alla normativa comunitaria.
Un'eccezione potrebbe però essere sollevata dal punto di vista formale in merito alla natura della circolare ministeriale, che non ha forza di legge. A tal proposito potrebbe essere studiata una soluzione ad-hoc.
Al centro del contenzioso l’obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza nei cantieri in cui sono presenti più imprese. Analizzando la normativa di settore emergerebbero infatti interpretazioni del D.lgs. 81/2008 conformi alle prescrizioni di Bruxelles.
Il caso italiano
Ricordiamo che il 7 ottobre scorso la Corte di Giustizia europea ha condannato il committente del rifacimento di un tetto che, secondo quanto enunciato dalla normativa italiana, non aveva previsto il coordinatore per la sicurezza in un lavoro privato svolto da più imprese, ma non soggetto a permesso di costruire.
In base al D.lgs 81/2008, così come modificato dal D.lgs. 106/2009, se sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori deve designare il coordinatore per la progettazione, che ha il compito di redigere il piano per la sicurezza e la coordinazione. L'obbligo non sussiste per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire di importo minore a 100 mila euro. In questo caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
La Corte ha invece chiarito che secondo la Direttiva europea 92/57/CEE per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili non deve essere praticata nessuna differenza in base al titolo abilitativo né al valore del lavoro.
La soluzione
Anche secondo la Circolare 30/2009 del Ministero del Lavoro nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100 mila euro è consentito nominare solo il coordinatore dell’esecuzione lavori e non quello della progettazione.
La soluzione sta però nel momento in cui viene effettuata la nomina. In questi casi il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere designato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione (Leggi Tutto).
Solo in questo modo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori può garantire lo svolgimento di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore della progettazione. Senza derogare alla normativa comunitaria.
Un'eccezione potrebbe però essere sollevata dal punto di vista formale in merito alla natura della circolare ministeriale, che non ha forza di legge. A tal proposito potrebbe essere studiata una soluzione ad-hoc.