Regolamento Codice Appalti, qualificazione solo per i lavori effettivamente eseguiti
LAVORI PUBBLICI
Regolamento Codice Appalti, qualificazione solo per i lavori effettivamente eseguiti
Gli incentivi del 2% alla progettazione interna comprendono le attività di collaudo, prime bocciature dalla Corte dei Conti
Vedi Aggiornamento
del 09/06/2011
24/11/2010 - Qualificazioni Soa solo per i lavori effettivamente eseguiti, tariffe di collaudo comprese negli incentivi alla progettazione interna e project financing. Sono gli argomenti del regolamento per l’attuazione del Codice Appalti su cui sono confluite le osservazioni della Corte dei Conti. L’organo di vigilanza ha in qualche caso riscontrato la mancata applicazione del Codice, lamentando scarsa coerenza delle disposizioni e livelli di controllo non adeguati.
Qualificazione Soa
La Corte dei Conti, ha ricordato il principio affermato dal Consiglio di Stato, per cui le imprese ottengono la qualificazione Soa in base alle lavorazioni effettivamente eseguite. Bocciata quindi la bozza di regolamento, che nell’ottica di apertura del mercato consente alle imprese affidatarie di utilizzare per la qualificazione prevalente l’importo dei lavori, subappaltati oltre il 30% o il 40%. Secondo lo schema, l’importo dei lavori può essere utilizzato, per una percentuale non superiore al 10%, anche per la qualificazione nella categoria scorporabile.
La bozza di regolamento stabilisce anche che le Soa non possono ricorrere alle prestazioni di soggetti esterni per lo svolgimento delle attività istituzionali e di promozione commerciale. La Corte dei Conti ha fatto però notare che il divieto non è sufficiente a garantire un controllo adeguato sul settore.
Lo schema considera poi i corrispettivi dovuti alle Soa come “corrispettivo minimo della prestazione resa”. Questa impostazione a parere della Corte dimostra che non sono state prese in considerazione le osservazioni presentate alla precedente bozza di regolamento, in cui si segnalava il contrasto con la Legge 248/2006 che ha abolito i minimi tariffari.
È stata inoltre giudicata non attinente alle materie del regolamento la dilazione dei termini di pagamento a favore delle Soa, riferiti a rapporti privatistici con le imprese interessate alla qualificazione.
La Corte dei Conti ha giudicato inappropriata anche la mancata definizione delle modalità di coordinamento e vigilanza sulle attività delle Soa. Al contrario di quanto previsto dal Codice Appalti, il regolamento rimanda l’adempimento a una fonte amministrativa subordinata, come un decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Analogamente, la bozza di regolamento non definisce le categorie “superspecialistiche”, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica. La loro regolazione è rinviata a un successivo dpcm. In questo modo il regolamento, oltre a non attuare il Codice Appalti, viola il principio che vieta di demandare una disciplina ad una fonte diversa e subordinata rispetto a quella inderogabilmente indicata da una norma primaria.
Collaudo dei lavori
La Corte dei Conti ha bacchettato anche l’attribuzione delle tariffe professionali previste per i soggetti esterni a favore dei dipendenti della stazione appaltante facenti parte delle Commissioni miste di collaudo. Secondo il Codice Appalti, infatti, le attività di collaudo sono comprese negli incentivi del 2% previsti per i progettisti interni.
Beni Culturali
Il regolamento non prevede che la direzione tecnica dei lavori riguardanti beni del patrimonio culturale possa essere affidata anche a soggetti dotati di esperienza professionale acquisita come direttori di cantiere per un periodo non inferiore a 5 anni. Contrariamente al Codice Appalti apre solo ai professionisti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e restauratori.
Project Financing
La Corte dei Conti ha individuato il mancato adeguamento della finanza di progetto nei servizi a quella prevista per i lavori. In virtù del fatto che deve essere seguita la stessa procedura sia per gli appalti di lavori che per quelli di servizi, non è ammissibile che lo studio di fattibilità sia presentato dai soggetti privati e che la scelta del concessionario avvenga con una gara informale.
Qualificazione Soa
La Corte dei Conti, ha ricordato il principio affermato dal Consiglio di Stato, per cui le imprese ottengono la qualificazione Soa in base alle lavorazioni effettivamente eseguite. Bocciata quindi la bozza di regolamento, che nell’ottica di apertura del mercato consente alle imprese affidatarie di utilizzare per la qualificazione prevalente l’importo dei lavori, subappaltati oltre il 30% o il 40%. Secondo lo schema, l’importo dei lavori può essere utilizzato, per una percentuale non superiore al 10%, anche per la qualificazione nella categoria scorporabile.
La bozza di regolamento stabilisce anche che le Soa non possono ricorrere alle prestazioni di soggetti esterni per lo svolgimento delle attività istituzionali e di promozione commerciale. La Corte dei Conti ha fatto però notare che il divieto non è sufficiente a garantire un controllo adeguato sul settore.
Lo schema considera poi i corrispettivi dovuti alle Soa come “corrispettivo minimo della prestazione resa”. Questa impostazione a parere della Corte dimostra che non sono state prese in considerazione le osservazioni presentate alla precedente bozza di regolamento, in cui si segnalava il contrasto con la Legge 248/2006 che ha abolito i minimi tariffari.
È stata inoltre giudicata non attinente alle materie del regolamento la dilazione dei termini di pagamento a favore delle Soa, riferiti a rapporti privatistici con le imprese interessate alla qualificazione.
La Corte dei Conti ha giudicato inappropriata anche la mancata definizione delle modalità di coordinamento e vigilanza sulle attività delle Soa. Al contrario di quanto previsto dal Codice Appalti, il regolamento rimanda l’adempimento a una fonte amministrativa subordinata, come un decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Analogamente, la bozza di regolamento non definisce le categorie “superspecialistiche”, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica. La loro regolazione è rinviata a un successivo dpcm. In questo modo il regolamento, oltre a non attuare il Codice Appalti, viola il principio che vieta di demandare una disciplina ad una fonte diversa e subordinata rispetto a quella inderogabilmente indicata da una norma primaria.
Collaudo dei lavori
La Corte dei Conti ha bacchettato anche l’attribuzione delle tariffe professionali previste per i soggetti esterni a favore dei dipendenti della stazione appaltante facenti parte delle Commissioni miste di collaudo. Secondo il Codice Appalti, infatti, le attività di collaudo sono comprese negli incentivi del 2% previsti per i progettisti interni.
Beni Culturali
Il regolamento non prevede che la direzione tecnica dei lavori riguardanti beni del patrimonio culturale possa essere affidata anche a soggetti dotati di esperienza professionale acquisita come direttori di cantiere per un periodo non inferiore a 5 anni. Contrariamente al Codice Appalti apre solo ai professionisti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e restauratori.
Project Financing
La Corte dei Conti ha individuato il mancato adeguamento della finanza di progetto nei servizi a quella prevista per i lavori. In virtù del fatto che deve essere seguita la stessa procedura sia per gli appalti di lavori che per quelli di servizi, non è ammissibile che lo studio di fattibilità sia presentato dai soggetti privati e che la scelta del concessionario avvenga con una gara informale.