Piscine: la normativa per la progettazione e la gestione
NORMATIVA
Piscine: la normativa per la progettazione e la gestione
Focus sulla disciplina nazionale e regionale sugli aspetti igienici, sanitari e ambientali
09/11/2010 - Quando si parla di normative che regolano la progettazione e la conduzione delle piscine in Italia ci si scontra con una forte difficoltà causata soprattutto dall’alternarsi di disposizioni differenti e da una generale mancanza di chiarezza da parte del legislatore sulla reale validità in termini giuridici delle stesse.
Dalle Regioni sempre più confusione
La principale ragione di questa confusione nasce dal fatto che in Italia non è mai esistita una norma nazionale specifica sull’argomento ed allo stato attuale ci si districa tra una serie di leggi, nazionali e regionali, circolari, accordi, decreti, spesso in contraddizione tra loro. Eppure la salute pubblica è fortemente messa a rischio da impianti mal fatti e ancor peggio gestiti, mentre un numero sempre crescente di utenti frequenta strutture la cui progettazione, realizzazione e gestione è fuori controllo, affidata solamente al buon senso di chi le mette in atto.
L’ultimo atto di una saga cominciata nel 2003 con l’Accordo tra Stato e Regioni, è stato quello dell’emanazione del Regolamento della Legge Regionale Toscana n. 8 del 9 marzo 2006, avvenuto tramite decreto regionale in data 26 febbraio 2010. Le fortissime pressioni politiche esercitate dalle agguerrite associazioni di categoria degli albergatori e degli agriturismi hanno fatto si che la norma sia stata privata di molti aspetti legati alla sicurezza dei bagnanti, ormai consolidati nella maggioranza delle (poche) regioni che si sono finora dotate di una normativa ad hoc, a favore di minori costi di realizzazione e di gestione degli impianti. Ma l’esempio della regione Toscana è solo l’ultimo di una lunga serie di contraddizioni e di mancanze.
Il titolo V della Costituzione, dedicato a “le Regioni, le Province, i Comuni”, è stato oggetto, nel corso della XIII legislatura, di una profonda riforma che si è realizzata tramite le leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001 e il successivo referendum confermativo del 7 ottobre 2001. Le nuove disposizioni previste nell’art.117 inseriscono la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Ciò ha fatto si che tutte le norme sulla salute pubblica, tra cui anche quelle riguardanti le piscine, siano passate alla competenza delle singole Regioni.
La normativa attualmente in vigore
L’”Accordo 16/01/2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione, e la vigilanza delle piscine a uso natatorio” è a tutti gli effetti la prima disposizione normativa nazionale che si occupa in modo attento e coerente di igiene delle piscine, ma soprattutto è la norma che introduce un concetto fondamentale: la tutela sanitaria degli utenti in piscina e le responsabilità di coloro che sono preposti a garantirla.
L’Accordo fissa i principi generali e i livelli minimi di sicurezza igienica da rispettare in tutto il territorio nazionale. Spetta alle regioni il compito di emanare specifiche norme di attuazione. L’Accordo riprende i capitoli principali già previsti nella bozza dell’Atto di Intesa proposta dal Ministro della Sanità nel 2002 ma fissa solamente i principi generali, i requisiti fondamentali su cui le regioni potranno sviluppare la loro disciplina. L’accordo non è un atto politico normativo ma un accordo politico-istituzionale che impegna le regioni a produrre atti coerenti con la disciplina concordata. Quasi tutte le regioni negli anni successivi hanno recepito l’accordo con delibera di giunta, che è entrato in vigore subito per la parte riguardante l’Allegato 1 che contiene i requisiti igienico ambientali richiesti, validi su tutto il territorio nazionale e che non possono essere oggetto di deroga da parte delle regioni.
Continua a leggere nel documento PDF allegato.
* Amministratore unico di Professione Acqua srl e autrice di “Piscine” edito da Flaccovio.
Dalle Regioni sempre più confusione
La principale ragione di questa confusione nasce dal fatto che in Italia non è mai esistita una norma nazionale specifica sull’argomento ed allo stato attuale ci si districa tra una serie di leggi, nazionali e regionali, circolari, accordi, decreti, spesso in contraddizione tra loro. Eppure la salute pubblica è fortemente messa a rischio da impianti mal fatti e ancor peggio gestiti, mentre un numero sempre crescente di utenti frequenta strutture la cui progettazione, realizzazione e gestione è fuori controllo, affidata solamente al buon senso di chi le mette in atto.
L’ultimo atto di una saga cominciata nel 2003 con l’Accordo tra Stato e Regioni, è stato quello dell’emanazione del Regolamento della Legge Regionale Toscana n. 8 del 9 marzo 2006, avvenuto tramite decreto regionale in data 26 febbraio 2010. Le fortissime pressioni politiche esercitate dalle agguerrite associazioni di categoria degli albergatori e degli agriturismi hanno fatto si che la norma sia stata privata di molti aspetti legati alla sicurezza dei bagnanti, ormai consolidati nella maggioranza delle (poche) regioni che si sono finora dotate di una normativa ad hoc, a favore di minori costi di realizzazione e di gestione degli impianti. Ma l’esempio della regione Toscana è solo l’ultimo di una lunga serie di contraddizioni e di mancanze.
Il titolo V della Costituzione, dedicato a “le Regioni, le Province, i Comuni”, è stato oggetto, nel corso della XIII legislatura, di una profonda riforma che si è realizzata tramite le leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001 e il successivo referendum confermativo del 7 ottobre 2001. Le nuove disposizioni previste nell’art.117 inseriscono la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Ciò ha fatto si che tutte le norme sulla salute pubblica, tra cui anche quelle riguardanti le piscine, siano passate alla competenza delle singole Regioni.
La normativa attualmente in vigore
L’”Accordo 16/01/2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione, e la vigilanza delle piscine a uso natatorio” è a tutti gli effetti la prima disposizione normativa nazionale che si occupa in modo attento e coerente di igiene delle piscine, ma soprattutto è la norma che introduce un concetto fondamentale: la tutela sanitaria degli utenti in piscina e le responsabilità di coloro che sono preposti a garantirla.
L’Accordo fissa i principi generali e i livelli minimi di sicurezza igienica da rispettare in tutto il territorio nazionale. Spetta alle regioni il compito di emanare specifiche norme di attuazione. L’Accordo riprende i capitoli principali già previsti nella bozza dell’Atto di Intesa proposta dal Ministro della Sanità nel 2002 ma fissa solamente i principi generali, i requisiti fondamentali su cui le regioni potranno sviluppare la loro disciplina. L’accordo non è un atto politico normativo ma un accordo politico-istituzionale che impegna le regioni a produrre atti coerenti con la disciplina concordata. Quasi tutte le regioni negli anni successivi hanno recepito l’accordo con delibera di giunta, che è entrato in vigore subito per la parte riguardante l’Allegato 1 che contiene i requisiti igienico ambientali richiesti, validi su tutto il territorio nazionale e che non possono essere oggetto di deroga da parte delle regioni.
Continua a leggere nel documento PDF allegato.
* Amministratore unico di Professione Acqua srl e autrice di “Piscine” edito da Flaccovio.