Rinnovabili con Dia, una circolare per definire i termini
NORMATIVA
Rinnovabili con Dia, una circolare per definire i termini
Chiarire la data per l’entrata in esercizio degli impianti realizzati in base a leggi regionali illegittime
15/11/2010 - Sarà una circolare del Ministero per lo Sviluppo Economico a stabilire il termine per l’entrata in esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, realizzati con Dia in conformità a leggi regionali successivamente dichiarate illegittime. È emerso dalla risposta del Ministro per lo Sviluppo Economico all’interrogazione, proposta mercoledì scorso dall’on. Salvatore Ruggeri, per chiarire alcuni aspetti applicativi del Decreto “Salva Dia”.
Il Governo si è impegnato a definire regole di applicazione chiare. Le disposizioni saranno raccolte in una circolare, che dovrebbe anche servire a sollecitare l’ultimazione degli impianti.
Contesto normativo di riferimento
La Legge 129/2010 di conversione del DL 105/2010 “Salva Dia”, approvata lo scorso agosto, è intervenuta per tutelare gli investimenti sostenuti dagli operatori che, rifacendosi alle norme regionali, avevano realizzato con Dia impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche se di potenza superiore alle soglie fissate dall’allegato A al D.lgs. 387/2003.
La legge ha stabilito che gli effetti della Dia sono salvi a patto che gli impianti siano in esercizio entro il 16 gennaio 2011, cioè 150 giorni dopo l’entrata in vigore della norma. Per questo gli impianti devono essere collegati in parallelo con il sistema elettrico, aver installato contatori per la contabilizzazione dell’energia prodotta, scambiata e ceduta, aver attivato i contratti di scambio e cessione.
Il mancato rispetto del termine fissato per “salvare la Dia presentata” implica l’avvio del procedimento di autorizzazione unica.
Secondo la legge non corrono nessun rischio gli impianti ultimati per i quali il termine per le impugnazioni sia scaduto prima della pronuncia della Corte Costituzionale, che con la sentenza 119/2010 ha ribadito la collocazione delle autorizzazioni in materia di energia tra le competenze esclusive dello Stato.
Le richieste degli addetti ai lavori
Secondo gli operatori del settore il limite del 16 gennaio 2011 potrebbe dare origine a qualche criticità. Il mese scorso Assosolare con una lettera inviata al Parlamento ha infatti chiesto la proroga dei termini al 30 giugno 2011, come per gli interventi realizzati in base ad altri titoli abilitativi (Leggi Tutto).
Anche l’on. Ruggeri nella sua interrogazione alla Camera ha chiesto al Governo ulteriori iniziative legislative per la tutela dei casi in cui interventi di elevato impatto economico e sociale siano messi a rischio per responsabilità del gestore locale, impossibilitato a completare le opere di propria competenza entro il termine di legge.
Le soluzioni adottate
Il Ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani nella sua risposta ha annunciato la prossima emanazione di una circolare per chiarire l’applicabilità della legge. Il Ministro ha affermato che “sarà necessario individuare un criterio oggettivo, cioè l'entrata in esercizio dell'impianto entro una certa data, idoneo a limitare la salvaguardia ai casi in cui effettivamente sussista la necessità di tutelare l'affidamento ingeneratosi negli investitori circa la legittimità delle procedure stesse”.
Gli operatori saranno inoltre sollecitati a terminare le opere entro il termine dei 150 giorni, ritenuto idoneo a tutelare il completamento delle situazioni in sospeso.
Il Governo si è impegnato a definire regole di applicazione chiare. Le disposizioni saranno raccolte in una circolare, che dovrebbe anche servire a sollecitare l’ultimazione degli impianti.
Contesto normativo di riferimento
La Legge 129/2010 di conversione del DL 105/2010 “Salva Dia”, approvata lo scorso agosto, è intervenuta per tutelare gli investimenti sostenuti dagli operatori che, rifacendosi alle norme regionali, avevano realizzato con Dia impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche se di potenza superiore alle soglie fissate dall’allegato A al D.lgs. 387/2003.
La legge ha stabilito che gli effetti della Dia sono salvi a patto che gli impianti siano in esercizio entro il 16 gennaio 2011, cioè 150 giorni dopo l’entrata in vigore della norma. Per questo gli impianti devono essere collegati in parallelo con il sistema elettrico, aver installato contatori per la contabilizzazione dell’energia prodotta, scambiata e ceduta, aver attivato i contratti di scambio e cessione.
Il mancato rispetto del termine fissato per “salvare la Dia presentata” implica l’avvio del procedimento di autorizzazione unica.
Secondo la legge non corrono nessun rischio gli impianti ultimati per i quali il termine per le impugnazioni sia scaduto prima della pronuncia della Corte Costituzionale, che con la sentenza 119/2010 ha ribadito la collocazione delle autorizzazioni in materia di energia tra le competenze esclusive dello Stato.
Le richieste degli addetti ai lavori
Secondo gli operatori del settore il limite del 16 gennaio 2011 potrebbe dare origine a qualche criticità. Il mese scorso Assosolare con una lettera inviata al Parlamento ha infatti chiesto la proroga dei termini al 30 giugno 2011, come per gli interventi realizzati in base ad altri titoli abilitativi (Leggi Tutto).
Anche l’on. Ruggeri nella sua interrogazione alla Camera ha chiesto al Governo ulteriori iniziative legislative per la tutela dei casi in cui interventi di elevato impatto economico e sociale siano messi a rischio per responsabilità del gestore locale, impossibilitato a completare le opere di propria competenza entro il termine di legge.
Le soluzioni adottate
Il Ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani nella sua risposta ha annunciato la prossima emanazione di una circolare per chiarire l’applicabilità della legge. Il Ministro ha affermato che “sarà necessario individuare un criterio oggettivo, cioè l'entrata in esercizio dell'impianto entro una certa data, idoneo a limitare la salvaguardia ai casi in cui effettivamente sussista la necessità di tutelare l'affidamento ingeneratosi negli investitori circa la legittimità delle procedure stesse”.
Gli operatori saranno inoltre sollecitati a terminare le opere entro il termine dei 150 giorni, ritenuto idoneo a tutelare il completamento delle situazioni in sospeso.