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Stesso Durc per partecipazione, aggiudicazione e sottoscrizione

Stesso Durc per partecipazione, aggiudicazione e sottoscrizione

Inps: resta fermo l’obbligo di utilizzo nella singola gara tranne che per i lavori privati

Vedi Aggiornamento del 01/04/2011
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 01/04/2011
18/11/2010 - La Stazione Appaltante può utilizzare il Durc non solo per la fase di partecipazione a una gara, ma anche per l’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto. Lo ha specificato l’Inps, che con la circolare 145/2010 ha chiarito che restano fermi la durata trimestrale del documento, stabilita dal Ministero del Lavoro, e l’obbligo di utilizzarlo per la singola procedura di selezione.
 
Quest’ultimo obbligo viene meno nel caso di lavori privati in edilizia. Durante i tre mesi il Durc può infatti essere utilizzato per l’inizio di più lavori.
 
L’Inps ha ripreso quanto affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare 35/2010 dello scorso 8 ottobre, che ha stabilito la validità trimestrale per i documenti utili ad ottenere la qualificazione Soa, per il Durc riferito ad ogni Sal, Stato di avanzamento lavori, e per gli appalti di beni, servizi e lavori effettuati in economia.
 
Le novità della circolare
Per poter utilizzare il Durc anche in sede di aggiudicazione e sottoscrizione, il documento non deve essere stato emesso prima di tre mesi dall’aggiudicazione della gara o dalla stipula del contratto.
 
L’Inps ha ribadito che nell’ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un Durc richiesto per finalità diverse perché le verifiche effettuate da Istituti e Casse Edili seguono procedure differenziate in base alle finalità.
 
Per lo stato di avanzamento lavori o quello finale di regolare esecuzione, deve essere richiesto un nuovo Durc in riferimento ad ogni contratto. Ai fini del pagamento, il documento ha validità trimestrale, così come per la liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture. 
 
Negli appalti per l’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, ai sensi dell’articolo 125 del D.lgs. 163/2006, la validità trimestrale del DURC si riferisce allo specifico contratto per il quale il documento è stato richiesto.
 
Solo nell’ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità trimestrale del DURC è collegata all’oggetto e non allo specifico contratto.
 
È confermata anche la validità trimestrale del Durc per le attestazioni SOA e l’iscrizione all’albo dei fornitori. Per la fruizione di benefici normativi e contributivi resta invece la durata mensile.
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