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Diversi interventi sullo stesso edificio possono accedere al 55%

Diversi interventi sullo stesso edificio possono accedere al 55%

Ciascun intervento, per essere autonomamente detraibile, deve essere autonomamente certificato

di Rossella Calabrese
06/12/2010 - È possibile usufruire della detrazione del 55% per singoli interventi sullo stesso edificio, anche quando tutti gli interventi sono riconducibili all’art. 1, comma 344 della Finanziaria 2007 e sono autonomi cioè non sono prosecuzione dei precedenti.
 
Lo ha chiarito nei giorni scorsi il sottosegretario all’Economia, Sonia Viale, in commissione Finanze della Camera, rispondendo ad un’interrogazione presentata dal deputato Antonio Milo.
 
Il quesito posto riguarda il comma 344 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 che consente di detrarre dall’Irpef il 55% delle spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori di cui all’allegato C, n. 1), tabella 1, annesso al Dlgs 192/2005.
 
La Finanziaria 2007 fissava al 31 dicembre 2007 la scadenza dell’agevolazione;  successivamente la Finanziaria 2008 l’ha prorogata fino al 31 dicembre 2010 e per gli anni 2008, 2009 e 2010, ha fissato nuovi valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale.
 
Un contribuente, nel 2007, ha usufruito della detrazione del 55% per l’installazione di un impianto geotermico a bassa entalpia, che ha consentito di conseguire un valore di fabbisogno di energia inferiore di almeno il 20%  rispetto ai limiti fissati per quell’anno; nel 2010, aprendo una nuova procedura, ha effettuato sullo stesso immobile varie opere per il miglioramento della trasmittanza termica, con un ulteriore conseguimento di risparmio energetico nel rispetto dei nuovi valori limite vigenti per il 2010.
 
La domanda è la seguente: è possibile eseguire sullo stesso immobile, nel corso del triennio 2007-2010, più interventi riconducibili all’art. 1, comma 344, della Finanziaria 2007, intesi come singoli interventi e non come prosecuzione dei precedenti anche dal punto di vista formale, a seguito dei quali, con ciascun intervento, si è conseguito un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite fissati per ciascun anno? Ed è quindi possibile fruire della detrazione del 55%, fino all’importo massimo di 100.000,00 euro per ogni singolo intervento effettuato autonomamente?
 
Il Sottosegretario Viale ha premesso che il comma 344 riguarda interventi di riqualificazione energetica riferiti all’intero fabbricato, che migliorino le prestazioni energetiche secondo valori decrescenti per gli anni dal 2007 al 2010. Per questa tipologia di intervento, la norma non specifica quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste; di conseguenza, come chiarito con la Circolare 36/2007 dell’Agenzia delle Entrate, tale categoria può comprendere qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio (ad esempio la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale non espressamente agevolati).
 
Considerata la genericità delle opere riconducibili agli interventi previsti dal comma 344 - ha proseguito Sonia Viale -, non è possibile affermare se gli interventi ipotizzati nell’interrogazione si configurino come autonomi o come prosecuzione di quelli eseguiti in anni precedenti.
 
Anche se nei modelli di dichiarazione è consentita l’indicazione di spese per “interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti” sostenute anche in più periodi di imposta, secondo le Entrate, un intervento può considerarsi autonomo sulla base di elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, dell’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività e il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori.
 
L'Agenzia spiega, inoltre, che, per fruire della detrazione del 55%, il contribuente deve essere in possesso dell’attestato di qualificazione energetica dell’edificio, dal quale risulti il fabbisogno energetico, e dell’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la corrispondenza dell'intervento effettuato ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa. Ogni intervento, pertanto, per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione indicata.
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