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Milleproroghe, novità per Conto energia e attestazioni Soa

Milleproroghe, novità per Conto energia e attestazioni Soa

Impianti fotovoltaici asseverati entro il 31 gennaio 2011, stesse modalità di qualificazione delle imprese fino al 2013

Vedi Aggiornamento del 20/06/2011
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 20/06/2011
29/12/2010 - Fotovoltaico e qualificazione delle imprese. Cresce l’attesa per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto “Milleproroghe”, che fissa nuovi termini per l’asseverazione degli impianti e il calcolo dei requisiti per accedere agli appalti di lavori pubblici.
 
Conto Energia
Secondo la bozza di decreto, è spostato al 31 gennaio 2011 il termine per l’asseverazione degli impianti fotovoltaici che possono beneficiare del secondo Conto Energia ai sensi della Legge 129/2010.
 
Resta invece invariata la data del 31 dicembre 2010 stabilita per la fine dei lavori e per la comunicazione dell’avvenuta conclusione.
 
Prima dell’approvazione del Milleproroghe, l’asseverazione, redatta dal progettista abilitato, doveva essere inviata, contestualmente alla comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori, all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione all'impianto, al gestore di rete e al Gestore dei servizi energetici (Gse).
 
Il Gse ha chiarito con una nota che il nuovo termine diventerà operativo solo dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
 
Attestazione Soa
Prorogati anche i termini previsti dal Codice Appalti per la qualificazione delle imprese. Passa dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013 la possibilità di dimostrare la cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, l’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e di organico medio annuo utilizzando l’attività documentabile dei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
 
Valgono gli stessi termini anche per dimostrare il requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e il requisito dell’esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria.
 
Fino al 31 dicembre 2013, inoltre, per la dimostrazione della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
 
Appalti pubblici sotto soglia
Per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le stazioni appaltanti fino al 31 dicembre 2013 possono applicare l’articolo 122 comma 9 del Codice dei Contratti che, regolando gli appalti di lavori pubblici sotto soglia, prevede l'esclusione automatica delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
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