Terzo Conto Energia: dal GSE le regole per ottenere gli incentivi
RISPARMIO ENERGETICO
Terzo Conto Energia: dal GSE le regole per ottenere gli incentivi
Pubblicato un documento tecnico per il riconoscimento delle tariffe incentivanti destinate al fotovoltaico
07/12/2010 - Il GSE ha pubblicato le Regole Tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal Terzo Conto Energia per il fotovoltaico (DM 6 agosto 2010) e dalla Delibera ARG/elt 181/10 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Il documento definisce le modalità di individuazione della tipologia di tariffa incentivante a cui l’impianto fotovoltaico può accedere e le relative modalità di accesso, incluse quelle riguardanti i premi eventualmente richiesti.
Il testo si articola in tre parti:
- 1° parte (capitoli 2 e 3): illustra le definizioni e le regole, queste ultime direttamente derivate dalla normativa di riferimento, utilizzate nella fase di valutazione delle richieste;
- 2° parte (capitoli da 4 a 8): esplicita le tre principali fasi in cui si divide il processo di riconoscimento degli incentivi: presentazione richiesta, valutazione documentazione e comunicazione esito;
- 3° parte (capitoli 9 e 10): descrive il passaggio dall’ammissione agli incentivi alla stipula della convenzione tra GSE e Soggetto Responsabile.
Nell’Allegato 1 è riportato lo schema del flusso del processo di riconoscimento degli incentivi, mentre nell’Allegato 2 sono riportati i formati dei modelli da utilizzare in fase di richiesta degli incentivi e premi.
Infine, le regole tecniche di dettaglio utilizzate durante la valutazione sono descritte ed approfondite nelle Appendici A - D al documento, anche con l’ausilio di schede, tabelle, schemi grafici e foto illustrative.
I criteri per l’attribuzione delle tariffe per le applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica (Titolo III del DM 6 agosto 2010) sono invece pubblicati separatamente in una specifica Guida predisposta dal GSE, come richiesto al comma 3 dell’articolo 11 dello stesso DM.
Come stabilito dalla normativa, è possibile inviare al GSE eventuali osservazioni alla casella di posta [email protected], entro il 13 dicembre 2010.
Il documento tecnico, rivisto a valle degli esiti della consultazione, sarà successivamente trasmesso all’AEEG per le verifiche di competenza.
Il documento definisce le modalità di individuazione della tipologia di tariffa incentivante a cui l’impianto fotovoltaico può accedere e le relative modalità di accesso, incluse quelle riguardanti i premi eventualmente richiesti.
Il testo si articola in tre parti:
- 1° parte (capitoli 2 e 3): illustra le definizioni e le regole, queste ultime direttamente derivate dalla normativa di riferimento, utilizzate nella fase di valutazione delle richieste;
- 2° parte (capitoli da 4 a 8): esplicita le tre principali fasi in cui si divide il processo di riconoscimento degli incentivi: presentazione richiesta, valutazione documentazione e comunicazione esito;
- 3° parte (capitoli 9 e 10): descrive il passaggio dall’ammissione agli incentivi alla stipula della convenzione tra GSE e Soggetto Responsabile.
Nell’Allegato 1 è riportato lo schema del flusso del processo di riconoscimento degli incentivi, mentre nell’Allegato 2 sono riportati i formati dei modelli da utilizzare in fase di richiesta degli incentivi e premi.
Infine, le regole tecniche di dettaglio utilizzate durante la valutazione sono descritte ed approfondite nelle Appendici A - D al documento, anche con l’ausilio di schede, tabelle, schemi grafici e foto illustrative.
I criteri per l’attribuzione delle tariffe per le applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica (Titolo III del DM 6 agosto 2010) sono invece pubblicati separatamente in una specifica Guida predisposta dal GSE, come richiesto al comma 3 dell’articolo 11 dello stesso DM.
Come stabilito dalla normativa, è possibile inviare al GSE eventuali osservazioni alla casella di posta [email protected], entro il 13 dicembre 2010.
Il documento tecnico, rivisto a valle degli esiti della consultazione, sarà successivamente trasmesso all’AEEG per le verifiche di competenza.