
Detrazioni 55% e 36%, ritenuta del 10% sulle imprese consorziate
NORMATIVA
Detrazioni 55% e 36%, ritenuta del 10% sulle imprese consorziate
Entrate: imposta a carico dei soggetti che effettuano gli interventi agevolati e non dell’ente con funzioni organizzative
Vedi Aggiornamento
del 07/07/2011
10/01/2011 - Più tutela per i consorzi che effettuano lavori soggetti alla detrazione del 55% e del 36% grazie alla Risoluzione 2/E emanata martedì scorso dall’Agenzia delle Entrate.
Sui lavori per la riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici pesa la ritenuta d’acconto del 10% introdotta con la manovra estiva.
Le Entrate hanno però stabilito che se i lavori sono realizzati formalmente da un consorzio, ma effettivamente dai consorziati, la ritenuta può essere attribuita alle singole imprese a patto che la volontà di effettuare il trasferimento emerga da un atto con data certa.
Secondo il Fisco, infatti, il consorzio ha finalità mutualistiche e per questo non produce utili tassabili.
Allo stesso tempo il consorzio deve essere neutrale rispetto al risultato. Non può conseguire l’utile né dividerlo tra le imprese. I risultati si ripercuotono solo sulle imprese, alle quali sono riversate le somme corrisposte dall’ente appaltante.
La ritenuta deve quindi essere sopportata dai soggetti che effettuano gli interventi agevolati e non dall’ente che svolge funzioni di carattere strumentale e organizzativo.
Le ritenute subite dai consorzi senza fini di lucro sono quindi trasferite ai consorziati.
Sui lavori per la riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici pesa la ritenuta d’acconto del 10% introdotta con la manovra estiva.
Le Entrate hanno però stabilito che se i lavori sono realizzati formalmente da un consorzio, ma effettivamente dai consorziati, la ritenuta può essere attribuita alle singole imprese a patto che la volontà di effettuare il trasferimento emerga da un atto con data certa.
Secondo il Fisco, infatti, il consorzio ha finalità mutualistiche e per questo non produce utili tassabili.
Allo stesso tempo il consorzio deve essere neutrale rispetto al risultato. Non può conseguire l’utile né dividerlo tra le imprese. I risultati si ripercuotono solo sulle imprese, alle quali sono riversate le somme corrisposte dall’ente appaltante.
La ritenuta deve quindi essere sopportata dai soggetti che effettuano gli interventi agevolati e non dall’ente che svolge funzioni di carattere strumentale e organizzativo.
Le ritenute subite dai consorzi senza fini di lucro sono quindi trasferite ai consorziati.