Piano Casa, rebus in Campania
NORMATIVA
Piano Casa, rebus in Campania
Regione già al lavoro sulle linee guida, chiesti chiarimenti su recupero a fini abitativi dei sottotetti e procedure amministrative
13/01/2011 - È in vigore da tre giorni e già desta qualche difficoltà interpretativa. Si tratta della Legge Regionale 1/2011, che ha modificato il Piano Casa della Campania.
Per l’interpretazione del testo, che in fase di approvazione ha subito qualche modifica, saranno presto emanate delle linee guida che, assicurano dal Consiglio Regionale, interpellato dalla nostra redazione, esplicheranno i punti più oscuri.
Sono tante le richieste di chiarimento, come quella sul significato dell’articolo 12 comma 7 avanzata dai lettori di Edilportale. Secondo la disposizione “ai soli fini amministrativi, gli interventi previsti dagli articoli 4 (ampliamento), 5 (demolizione e ricostruzione) e 8 comma 2 (realizzazione di sottotetti), realizzati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e ad esse conformi possono essere autorizzati.
Potrebbe trattarsi, come ipotizzato nel forum, di una semplificazione burocratica per creare continuità tra le due norme e far proseguire gli interventi assentiti in base alla legge 19/2009 senza duplicazioni di documenti.
Nel caso del recupero a fini abitativi dei sottotetti, ad esempio, il nuovo Piano Casa afferma che a quelli realizzati entro l’11 gennaio, data di entrata in vigore della legge, si applicano gli effetti delle leggi regionali 15/2000 e 19/2001.
I contenuti del nuovo Piano Casa
Di fatto, la nuova legge, oltre a prorogare i termini per la presentazione delle istanze all’11 luglio 2012, rimuove alcuni vincoli che secondo gli addetti ai lavori hanno finora bloccato il rilancio dell’edilizia attraverso gli ampliamenti volumetrici.
Sono cancellati due importanti paletti, come il limite di intervenire solo sulla prima casa e il divieto di cumulabilità degli ampliamenti previsti da norme diverse.
In deroga agli strumenti urbanistici, ma nel rispetto della sostenibilità ambientale e della normativa antisismica, sono consentiti ampliamenti nel limite del 20% su edifici di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi.
La legge ammette le demolizione e ricostruzione con un bonus fino al 35% e facilita gli interventi in zona agricola grazie al cambio di destinazione d’uso. Per prevenire il rischio idrogeologico e di eruzione del Vesuvio è poi incentivata la delocalizzazione in altre aree appartenenti allo stesso comune o ad altri limitrofi.
Per l’interpretazione del testo, che in fase di approvazione ha subito qualche modifica, saranno presto emanate delle linee guida che, assicurano dal Consiglio Regionale, interpellato dalla nostra redazione, esplicheranno i punti più oscuri.
Sono tante le richieste di chiarimento, come quella sul significato dell’articolo 12 comma 7 avanzata dai lettori di Edilportale. Secondo la disposizione “ai soli fini amministrativi, gli interventi previsti dagli articoli 4 (ampliamento), 5 (demolizione e ricostruzione) e 8 comma 2 (realizzazione di sottotetti), realizzati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e ad esse conformi possono essere autorizzati.
Potrebbe trattarsi, come ipotizzato nel forum, di una semplificazione burocratica per creare continuità tra le due norme e far proseguire gli interventi assentiti in base alla legge 19/2009 senza duplicazioni di documenti.
Nel caso del recupero a fini abitativi dei sottotetti, ad esempio, il nuovo Piano Casa afferma che a quelli realizzati entro l’11 gennaio, data di entrata in vigore della legge, si applicano gli effetti delle leggi regionali 15/2000 e 19/2001.
I contenuti del nuovo Piano Casa
Di fatto, la nuova legge, oltre a prorogare i termini per la presentazione delle istanze all’11 luglio 2012, rimuove alcuni vincoli che secondo gli addetti ai lavori hanno finora bloccato il rilancio dell’edilizia attraverso gli ampliamenti volumetrici.
Sono cancellati due importanti paletti, come il limite di intervenire solo sulla prima casa e il divieto di cumulabilità degli ampliamenti previsti da norme diverse.
In deroga agli strumenti urbanistici, ma nel rispetto della sostenibilità ambientale e della normativa antisismica, sono consentiti ampliamenti nel limite del 20% su edifici di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi.
La legge ammette le demolizione e ricostruzione con un bonus fino al 35% e facilita gli interventi in zona agricola grazie al cambio di destinazione d’uso. Per prevenire il rischio idrogeologico e di eruzione del Vesuvio è poi incentivata la delocalizzazione in altre aree appartenenti allo stesso comune o ad altri limitrofi.