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Appalti, chiarimenti su sicurezza e obblighi contributivi
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Appalti, chiarimenti su sicurezza e obblighi contributivi
Dal Ministero del Lavoro una circolare di sintesi per riconoscere un appalto genuino
Vedi Aggiornamento
del 31/05/2011
15/02/2011 - Risolvere le problematiche connesse agli appalti che possono avere ripercussioni su sicurezza, illeciti e obblighi contributivi. È l’obiettivo della Circolare 5/2011, predisposta dal Ministero del Lavoro per la modernizzazione del quadro normativo di riferimento.
Il testo chiarisce il significato di appalto “genuino”, gli obblighi retributivi, i criteri di scelta dei contraenti, la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, il ricorso alla certificazione, nonché la disciplina per la salute e sicurezza del lavoro.
Un appalto può essere considerato genuino quando è possibile accertare chi esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati. È inoltre necessaria una valutazione sull’attività appaltata, la durata del contratto e l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera.
Secondo il Ministero del Lavoro assume rilievo anche l’accertamento del rischio d’impresa, soprattutto quando l'appaltatore opera nei confronti di un unico committente. Si tiene quindi presente se l'appaltatore esercita già abitualmente un'attività imprenditoriale, svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata e opera per conto di differenti imprese.
Il Ministero ha chiarito che, in presenza di tutti i requisiti essenziali, tra cui iscrizione al registro delle imprese e regolarità contributiva, non viene pregiudicata la genuinità del contratto se i dipendenti o i subappaltatori utilizzano strumenti di proprietà del committente o dell'appaltatore.
In caso di appalti illeciti o fraudolenti, sono previste sanzioni pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e giornata di occupazione. La multa subisce un incremento di altri 20 euro se l'appalto illecito è stato predisposto per eludere i diritti dei lavoratori stabiliti da norme o contratti collettivi.
Tra i requisiti che consentono di valutare la regolarità degli appalti c’è anche il rispetto degli obblighi contributivi. Nell'appalto privato il trattamento retributivo minimo è determinato dalla contrattazione collettiva. All’interno dello stesso appalto, possono esserci divaricazioni salariali tra i dipendenti del committente e quelli dell'appaltatore. Nell'ambito dell'edilizia l'applicazione del contratto collettivo costituisce requisito essenziale per il rilascio del Durc. Gli stessi standard devono essere rispettati dagli imprenditori che partecipano ad appalti pubblici.
In materia di sicurezza sul lavoro negli appalti, la circolare ricorda che le misure più efficienti di prevenzione vengono realizzate con l'elaborazione del DUVRI, Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, e con azioni di monitoraggio.
Tra gli aspetti analizzati dal Ministero del Lavoro spiccano anche la qualificazione professionale delle imprese in materia di sicurezza sul lavoro, il cartellino di identificazione dei lavoratori coinvolti nell'appalto, e il meccanismo della patente a punti, che prevede la decurtazione di un punteggio in base alle violazioni commesse in materia sicurezza, col divieto di continuare ad operare nel settore edile in caso di azzeramento.
Nella scelta dei contraenti, le stazioni appaltanti pubbliche devono quindi porre attenzione al costo del lavoro e alla sicurezza, che, anche in presenza del criterio del massimo ribasso, non possono essere oggetto d'asta, in quanto costi “insopprimibili” legati alla tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori. Per questo il Ministero, rifacendosi agli orientamenti dell’Unione Europea, raccomanda di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di indicare esplicitamente gli obblighi nei capitolati. Ricorda poi come il dialogo competitivo, regolato dal Codice Appalti, sia più flessibile e indicato ai casi complessi.
La circolare spiega anche le dinamiche della responsabilità solidale. Negli appalti privati il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, nel limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere il trattamento retributivo e i contributi dovuti. Questo limite temporale vale per le azioni intraprese dagli istituti previdenziali verso il responsabile solidale. Resta invece fermo il termine di cinque anni per il recupero dei contributi nei confronti del datore di lavoro. Negli appalti pubblici la responsabilità solidale scatta nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.
Data la complessità dei rapporti che si instaurano nell’ambito degli appalti, il Ministero suggerisce infine il ricorso alla certificazione.
Il testo chiarisce il significato di appalto “genuino”, gli obblighi retributivi, i criteri di scelta dei contraenti, la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, il ricorso alla certificazione, nonché la disciplina per la salute e sicurezza del lavoro.
Un appalto può essere considerato genuino quando è possibile accertare chi esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati. È inoltre necessaria una valutazione sull’attività appaltata, la durata del contratto e l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera.
Secondo il Ministero del Lavoro assume rilievo anche l’accertamento del rischio d’impresa, soprattutto quando l'appaltatore opera nei confronti di un unico committente. Si tiene quindi presente se l'appaltatore esercita già abitualmente un'attività imprenditoriale, svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata e opera per conto di differenti imprese.
Il Ministero ha chiarito che, in presenza di tutti i requisiti essenziali, tra cui iscrizione al registro delle imprese e regolarità contributiva, non viene pregiudicata la genuinità del contratto se i dipendenti o i subappaltatori utilizzano strumenti di proprietà del committente o dell'appaltatore.
In caso di appalti illeciti o fraudolenti, sono previste sanzioni pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e giornata di occupazione. La multa subisce un incremento di altri 20 euro se l'appalto illecito è stato predisposto per eludere i diritti dei lavoratori stabiliti da norme o contratti collettivi.
Tra i requisiti che consentono di valutare la regolarità degli appalti c’è anche il rispetto degli obblighi contributivi. Nell'appalto privato il trattamento retributivo minimo è determinato dalla contrattazione collettiva. All’interno dello stesso appalto, possono esserci divaricazioni salariali tra i dipendenti del committente e quelli dell'appaltatore. Nell'ambito dell'edilizia l'applicazione del contratto collettivo costituisce requisito essenziale per il rilascio del Durc. Gli stessi standard devono essere rispettati dagli imprenditori che partecipano ad appalti pubblici.
In materia di sicurezza sul lavoro negli appalti, la circolare ricorda che le misure più efficienti di prevenzione vengono realizzate con l'elaborazione del DUVRI, Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, e con azioni di monitoraggio.
Tra gli aspetti analizzati dal Ministero del Lavoro spiccano anche la qualificazione professionale delle imprese in materia di sicurezza sul lavoro, il cartellino di identificazione dei lavoratori coinvolti nell'appalto, e il meccanismo della patente a punti, che prevede la decurtazione di un punteggio in base alle violazioni commesse in materia sicurezza, col divieto di continuare ad operare nel settore edile in caso di azzeramento.
Nella scelta dei contraenti, le stazioni appaltanti pubbliche devono quindi porre attenzione al costo del lavoro e alla sicurezza, che, anche in presenza del criterio del massimo ribasso, non possono essere oggetto d'asta, in quanto costi “insopprimibili” legati alla tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori. Per questo il Ministero, rifacendosi agli orientamenti dell’Unione Europea, raccomanda di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di indicare esplicitamente gli obblighi nei capitolati. Ricorda poi come il dialogo competitivo, regolato dal Codice Appalti, sia più flessibile e indicato ai casi complessi.
La circolare spiega anche le dinamiche della responsabilità solidale. Negli appalti privati il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, nel limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere il trattamento retributivo e i contributi dovuti. Questo limite temporale vale per le azioni intraprese dagli istituti previdenziali verso il responsabile solidale. Resta invece fermo il termine di cinque anni per il recupero dei contributi nei confronti del datore di lavoro. Negli appalti pubblici la responsabilità solidale scatta nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.
Data la complessità dei rapporti che si instaurano nell’ambito degli appalti, il Ministero suggerisce infine il ricorso alla certificazione.