Acustica in edilizia protezione da impianti eolici e industriali
NORMATIVA
Acustica in edilizia protezione da impianti eolici e industriali
Comunitaria 2010: due decreti per armonizzare la normativa e adeguarsi ai cambiamenti
29/03/2011 - Proteggere le abitazioni dall’inquinamento acustico prodotto da infrastrutture e impianti eolici e industriali. È lo spirito dell’emendamento alla Legge Comunitaria 2010, approvato la scorsa settimana in Senato.
L’emendamento mira a dare piena attuazione alla Direttiva 2002/49/CE per la gestione del rumore ambientale, già recepita dal D.lgs. 194/2005, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Obiettivo principale il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.
Criteri per l’adozione dei decreti
Secondo quanto previsto dalla Legge quadro 447/1995, i decreti legislativi devono armonizzarsi con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato. L’emendamento approvato prevede inoltre che i provvedimenti si conformino ai nuovi strumenti conoscitivi o alle situazioni intervenute dopo la promulgazione.
In particolare, i decreti devono aggiornare la disciplina delle sorgenti di rumore relative ad infrastrutture dei trasporti e impianti industriali, ma anche regolamentare la rumorosità prodotta nell’esercizio delle discipline sportive e degli impianti eolici, semplificare le procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici e regolamentare la sostenibilità economica degli interventi per il contenimento e abbattimento del rumore.
Tra i criteri per l’adozione delle disposizioni spiccano poi la coerenza con i piani d’azione e le mappe acustiche strategiche fissate dalla direttiva comunitaria, recepite dagli articoli 4 e 5 della L. 194/2005, e l’integrazione dei descrittori acustici contenuti nella L. 447/1995 e dei relativi metodi di determinazione.
Procedura
I decreti sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri delle infrastrutture e trasporti, della salute, dell'economia e dello Sviluppo economico. Deve inoltre essere acquisito il parere della Conferenza Unificata. Entro quaranta giorni dalla deliberazione preliminare del CdM, i decreti sono trasmessi alle commissioni competenti di Camera e Senato.Decorso il termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareti.
L’emendamento mira a dare piena attuazione alla Direttiva 2002/49/CE per la gestione del rumore ambientale, già recepita dal D.lgs. 194/2005, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Obiettivo principale il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.
Criteri per l’adozione dei decreti
Secondo quanto previsto dalla Legge quadro 447/1995, i decreti legislativi devono armonizzarsi con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato. L’emendamento approvato prevede inoltre che i provvedimenti si conformino ai nuovi strumenti conoscitivi o alle situazioni intervenute dopo la promulgazione.
In particolare, i decreti devono aggiornare la disciplina delle sorgenti di rumore relative ad infrastrutture dei trasporti e impianti industriali, ma anche regolamentare la rumorosità prodotta nell’esercizio delle discipline sportive e degli impianti eolici, semplificare le procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici e regolamentare la sostenibilità economica degli interventi per il contenimento e abbattimento del rumore.
Tra i criteri per l’adozione delle disposizioni spiccano poi la coerenza con i piani d’azione e le mappe acustiche strategiche fissate dalla direttiva comunitaria, recepite dagli articoli 4 e 5 della L. 194/2005, e l’integrazione dei descrittori acustici contenuti nella L. 447/1995 e dei relativi metodi di determinazione.
Procedura
I decreti sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri delle infrastrutture e trasporti, della salute, dell'economia e dello Sviluppo economico. Deve inoltre essere acquisito il parere della Conferenza Unificata. Entro quaranta giorni dalla deliberazione preliminare del CdM, i decreti sono trasmessi alle commissioni competenti di Camera e Senato.Decorso il termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareti.