NORMATIVA
Ddl rigenerazione urbana: cosa ne pensano architetti, imprese edili e Comuni
Attività di costruttore edile, via libera dalla Camera
NORMATIVA
Attività di costruttore edile, via libera dalla Camera
Confermata il responsabile tecnico, dimezzati i requisiti di capacità organizzativa per le imprese affini
31/03/2011 - Ha ricevuto l’ok della Camera il ddl per la disciplina dell’attività di costruttore edile, che passa ora all’esame del Senato. Oltre a ribadire la necessità di un responsabile tecnico e i requisiti di onorabilità per chi opera nel settore, il testo introduce alcune modifiche, come l’applicazione della norma alle attività di scavo e la riduzione dei requisiti di capacità organizzativa per le categorie affini.
Requisiti dell'imprenditore edile
Dopo la convalida del Senato, la norma imporrà il rispetto di alcuni requisiti di onorabilità, come non aver riportato condanne penali definitive contro la pubblica amministrazione o per bancarotta.
Responsabile tecnico
Le imprese che intendono operare nel settore, al momento dell’iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia presso la Camera di Commercio, dovranno designare un responsabile tecnico con requisiti di onorabilità e idoneità professionale. La norma si applicherà subito alle nuove imprese. Quelle già operanti al momento dell’entrata in vigore della legge potranno continuare ad esercitare la propria attività comunicando entro dodici mesi il nominativo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti richiesti. La deroga vale anche per le imprese che avviano l'attività dopo l’entrata in vigore della legge e fino all'organizzazione dei corsi.
Ad ogni modo, dovranno rispettare le norme in materi di sicurezza e previdenza.
Cosa Cambia
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, rispetto alle versioni iniziali, la Camera ha deciso che la nuova norma si applichi anche alle opere di scavo necessarie alla preparazione del cantiere edile.
Sono invece escluse le imprese che esercitano prevalentemente attività di installazione di impianti, promozione e sviluppo di progetti immobiliari, restauro conservazione e manutenzione di beni culturali, produzione di elementi prefabbricati. Così come quelle che non applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia. Ad ogni modo, se queste imprese effettuano interventi di costruzione messa in opera o modifica di elementi strutturali, devono attenersi alla legge e possono iscriversi alla sezione speciale dell'edilizia presso la Camera di Commercio.
Sono dimezzati i requisiti di capacità organizzativa per le categorie affini all’edilizia, come quella degli imbianchini, che dovranno dimostrare di possedere attrezzature per un valore di 7 mila e 500 euro, avvalendosi anche di leasing e noleggio. Non usufruiscono dello “sconto” gli impiantisti. Per loro e per tutti gli altri soggetti vale quanto stabilito dalle versioni precedenti: una disponibilità di mezzi per 15 mila euro.
Si arricchisce infine la formazione, che dovrà prevedere percorsi sulla bioedilizia, nonché sul risparmio e l’efficienza energetica.
Requisiti dell'imprenditore edile
Dopo la convalida del Senato, la norma imporrà il rispetto di alcuni requisiti di onorabilità, come non aver riportato condanne penali definitive contro la pubblica amministrazione o per bancarotta.
Responsabile tecnico
Le imprese che intendono operare nel settore, al momento dell’iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia presso la Camera di Commercio, dovranno designare un responsabile tecnico con requisiti di onorabilità e idoneità professionale. La norma si applicherà subito alle nuove imprese. Quelle già operanti al momento dell’entrata in vigore della legge potranno continuare ad esercitare la propria attività comunicando entro dodici mesi il nominativo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti richiesti. La deroga vale anche per le imprese che avviano l'attività dopo l’entrata in vigore della legge e fino all'organizzazione dei corsi.
Ad ogni modo, dovranno rispettare le norme in materi di sicurezza e previdenza.
Cosa Cambia
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, rispetto alle versioni iniziali, la Camera ha deciso che la nuova norma si applichi anche alle opere di scavo necessarie alla preparazione del cantiere edile.
Sono invece escluse le imprese che esercitano prevalentemente attività di installazione di impianti, promozione e sviluppo di progetti immobiliari, restauro conservazione e manutenzione di beni culturali, produzione di elementi prefabbricati. Così come quelle che non applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia. Ad ogni modo, se queste imprese effettuano interventi di costruzione messa in opera o modifica di elementi strutturali, devono attenersi alla legge e possono iscriversi alla sezione speciale dell'edilizia presso la Camera di Commercio.
Sono dimezzati i requisiti di capacità organizzativa per le categorie affini all’edilizia, come quella degli imbianchini, che dovranno dimostrare di possedere attrezzature per un valore di 7 mila e 500 euro, avvalendosi anche di leasing e noleggio. Non usufruiscono dello “sconto” gli impiantisti. Per loro e per tutti gli altri soggetti vale quanto stabilito dalle versioni precedenti: una disponibilità di mezzi per 15 mila euro.
Si arricchisce infine la formazione, che dovrà prevedere percorsi sulla bioedilizia, nonché sul risparmio e l’efficienza energetica.