Durc, confermata la linea ‘morbida’ contro le irregolarità lievi
NORMATIVA
Durc, confermata la linea ‘morbida’ contro le irregolarità lievi
Il CdS ribadisce il ruolo centrale e autonomo della Stazione Appaltante nella valutazione delle violazioni
Vedi Aggiornamento
del 07/06/2011
21/03/2011 - Il Consiglio di Stato si conferma elastico rispetto alle irregolarità contributive. Con la sentenza 1228/2011 torna ad affermarsi un principio in base al quale le irregolarità lievi del Durc non causano l’esclusione automatica dalla gara di appalto.
La valutazione sulla gravità del debito contributivo spetta alla Stazione Appaltante
A prescindere dagli importi del debito previdenziale, è la Stazione Appaltante che, una volta effettuate le valutazioni sulla gravità e le circostanze che hanno portato alla violazione commessa, deve decidere a sua discrezione se escludere o meno un concorrente da una gara d’appalto.
Se il bando non prevede una soglia di debito previdenziale al di sopra della quale scatta l’esclusione, il concorrente valuta la gravità della propria situazione alla luce di varie considerazioni, che possono poi essere confermate o contraddette dalla Stazione Appaltante.
Il CdS è arrivato a queste conclusioni analizzando il caso di una gara d’appalto aggiudicata a un’impresa e poi revocata per un debito contributivo inferiore a duecento euro. Durante il contenzioso, oltre ad essere stato accertato un disguido bancario, che aveva aggravato l’entità dell’irregolarità contributiva, è stato chiarito che il mancato rilascio del Durc può dipendere solo da violazioni gravi e definitivamente accertate dalla S.A.
Linea soft nelle precedenti pronunce
L’approccio morbido in tema di Durc è confermato anche da altre sentenze, emesse in precedenza dal Consiglio di Stato. In generale, la condotta dei partecipanti deve essere valutata caso per caso dalle Stazioni Appaltanti. Le irregolarità e le incompletezze del Documento unico di regolarità contributiva, infatti, non causano sempre l’esclusione dalle gare.
Con la sentenza 789/2011, ad esempio, è stato stabilito che gli aspetti che emergono dal Durc assumono il rilievo di elementi indiziari. Se da una parte devono essere tenuti in considerazione, dall’altra non esauriscono l’ambito di accertamento delle violazioni gravi (Leggi Tutto).
Ancora prima, la sentenza 83/2011 ha spiegato che il Durc si colloca tra gli atti di attestazione e certificazione redatti da pubblici ufficiali. Il rilascio del documento senza la pronuncia di uno degli enti tenuti alla sua emissione non impedisce di considerare certificata in modo implicito la regolarità contributiva.
Sulla stessa lunghezza d’onda il Ministero del Lavoro, secondo il quale l’impresa obbligata in solido con un’altra azienda sulla quale gravano irregolarità contributive, ha comunque diritto al rilascio del Durc (Leggi Tutto).
La valutazione sulla gravità del debito contributivo spetta alla Stazione Appaltante
A prescindere dagli importi del debito previdenziale, è la Stazione Appaltante che, una volta effettuate le valutazioni sulla gravità e le circostanze che hanno portato alla violazione commessa, deve decidere a sua discrezione se escludere o meno un concorrente da una gara d’appalto.
Se il bando non prevede una soglia di debito previdenziale al di sopra della quale scatta l’esclusione, il concorrente valuta la gravità della propria situazione alla luce di varie considerazioni, che possono poi essere confermate o contraddette dalla Stazione Appaltante.
Il CdS è arrivato a queste conclusioni analizzando il caso di una gara d’appalto aggiudicata a un’impresa e poi revocata per un debito contributivo inferiore a duecento euro. Durante il contenzioso, oltre ad essere stato accertato un disguido bancario, che aveva aggravato l’entità dell’irregolarità contributiva, è stato chiarito che il mancato rilascio del Durc può dipendere solo da violazioni gravi e definitivamente accertate dalla S.A.
Linea soft nelle precedenti pronunce
L’approccio morbido in tema di Durc è confermato anche da altre sentenze, emesse in precedenza dal Consiglio di Stato. In generale, la condotta dei partecipanti deve essere valutata caso per caso dalle Stazioni Appaltanti. Le irregolarità e le incompletezze del Documento unico di regolarità contributiva, infatti, non causano sempre l’esclusione dalle gare.
Con la sentenza 789/2011, ad esempio, è stato stabilito che gli aspetti che emergono dal Durc assumono il rilievo di elementi indiziari. Se da una parte devono essere tenuti in considerazione, dall’altra non esauriscono l’ambito di accertamento delle violazioni gravi (Leggi Tutto).
Ancora prima, la sentenza 83/2011 ha spiegato che il Durc si colloca tra gli atti di attestazione e certificazione redatti da pubblici ufficiali. Il rilascio del documento senza la pronuncia di uno degli enti tenuti alla sua emissione non impedisce di considerare certificata in modo implicito la regolarità contributiva.
Sulla stessa lunghezza d’onda il Ministero del Lavoro, secondo il quale l’impresa obbligata in solido con un’altra azienda sulla quale gravano irregolarità contributive, ha comunque diritto al rilascio del Durc (Leggi Tutto).