
Grandi opere, il Governo può revocare i finanziamenti senza consultare la Regione
NORMATIVA
Grandi opere, il Governo può revocare i finanziamenti senza consultare la Regione
Corte Costituzionale: accordo necessario solo in fase di decisione e localizzazione
28/03/2011 - Novità nei rapporti tra Stato e Regioni. La Corte Costituzionale, con la sentenza 79/2011 ha stabilito che per annullare le opere strategiche non è necessario il consenso degli enti locali in cui dovrebbero essere localizzate.
Secondo la Consulta, il Governo può aggiornare le sue priorità di intervento senza concordare un piano di azione con le Regioni.
Ne consegue che può revocare in modo unilaterale i finanziamenti statali già concessi e deliberati dal Cipe per la realizzazione di una grande opera. Tutto senza incorrere in un conflitto di attribuzioni.
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso posto dall’Emilia Romagna contro il Decreto Legge “Incentivi” 40/2010. Per la Regione ricorrente, l’articolo 4 del Dl avrebbe violato gli articoli 70, 77, 97, 117 e 118 della Costituzione, consentendo, nella pratica, che venisse ritirato un finanziamento, già approvato e deliberato, per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico.
L’amministrazione locale, infatti, giudicava illegittima la norma, che incideva su un accordo tra Stato e Regione senza il consenso di entrambe le parti.
Al contrario, la Corte Costituzionale ha stabilito che, negli accordi Stato Regione, la comunione di intenti è necessaria solo in fase di decisione e di localizzazione dell’opera. Dopo aver concluso l’accordo, però, la Regione rinuncia a parte dei suoi poteri. Diventa quindi possibile la revoca unilaterale da parte del Governo.
Secondo la Consulta, il Governo può aggiornare le sue priorità di intervento senza concordare un piano di azione con le Regioni.
Ne consegue che può revocare in modo unilaterale i finanziamenti statali già concessi e deliberati dal Cipe per la realizzazione di una grande opera. Tutto senza incorrere in un conflitto di attribuzioni.
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso posto dall’Emilia Romagna contro il Decreto Legge “Incentivi” 40/2010. Per la Regione ricorrente, l’articolo 4 del Dl avrebbe violato gli articoli 70, 77, 97, 117 e 118 della Costituzione, consentendo, nella pratica, che venisse ritirato un finanziamento, già approvato e deliberato, per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico.
L’amministrazione locale, infatti, giudicava illegittima la norma, che incideva su un accordo tra Stato e Regione senza il consenso di entrambe le parti.
Al contrario, la Corte Costituzionale ha stabilito che, negli accordi Stato Regione, la comunione di intenti è necessaria solo in fase di decisione e di localizzazione dell’opera. Dopo aver concluso l’accordo, però, la Regione rinuncia a parte dei suoi poteri. Diventa quindi possibile la revoca unilaterale da parte del Governo.