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Il Durc incompleto o irregolare non causa l’esclusione dalla gara

Il Durc incompleto o irregolare non causa l’esclusione dalla gara

La condotta dell’impresa deve essere valutata in modo autonomo dalla Stazione appaltante

Vedi Aggiornamento del 31/05/2011
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 31/05/2011
02/03/2011 - Incompletezze e irregolarità del Durc non provocano sempre l’esclusione dalle gare. La mancata pronuncia di uno degli enti preposti al rilascio o la presenza di indizi su possibili anomalie non causano necessariamente l’estromissione dell’impresa, il cui comportamento deve essere valutato in modo autonomo dalla Stazione Appaltante.
 
È giunto a queste conclusioni il Consiglio di Stato, che con due pronunce, emesse tra gennaio e febbraio, ha aperto nuovi scenari sulla regolarità contributiva.
 
Con la sentenza 83/2011 il CdS ha stabilito che può aggiudicarsi un appalto l’impresa che ha presentato un Durc incompleto, ma privo di accertamenti negativi. Nel caso specifico, il documento unico di regolarità contributiva era privo del nulla osta da parte dell’ufficio Inps locale.
 
Il Durc assume la valenza di dichiarazione di scienza. Per la sua natura dichiarativa si colloca tra gli atti di attestazione e certificazione redatti da pubblici ufficiali. Il rilascio del documento senza la pronuncia di uno degli enti tenuti alla sua emissione non impedisce di considerare certificata in modo implicito la regolarità contributiva.
 
Il CdS ha poi puntualizzato cha la Stazione appaltante non può disporre automaticamente l’esclusione dalle gare, neanche in caso di accertata violazione degli obblighi contributivi.
 
I giudici sono tornati sull’argomento con la sentenza 789/2011, con cui è stato chiarito che l’analisi dei requisiti generali per la partecipazione alle gare, tra cui rientra la regolarità contributiva e previdenziale, costituisce oggetto di autonoma valutazione da parte della Stazione appaltante.
 
Gli aspetti che emergono dal Durc assumono il rilievo di elementi indiziari. Se da una parte devono essere tenuti in considerazione, dall’altra non esauriscono l’ambito di accertamento delle violazioni gravi.
 
Il CdS ha poi ribadito che deve essere ammessa alle procedure di gara e affidamento l’impresa che, dopo una violazione accertata con sentenza passata in giudicato, abbia regolarizzato la propria posizione pagando le somme dovute.
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