Appalti, norme previdenziali più severe per l’esclusione
NORMATIVA
Appalti, norme previdenziali più severe per l’esclusione
Sufficiente una sola violazione degli obblighi contributivi, il CdS smentisce la linea morbida
14/04/2011 - È sufficiente una sola violazione contributiva per essere esclusi da una gara d’appalto. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, che con la sentenza 2100/2011 irrigidisce la propria posizione sul rispetto delle norme previdenziali.
Per la partecipazione ad una gara, ha ricordato il CdS, il Codice Appalti impone di dichiarare l’assenza di violazioni gravi definitivamente accertate.
Dal momento che la soglia di gravità è fissata a 100 euro di debito previdenziale, e che non deve comunque esserci uno scostamento maggiore del 5% tra le somme dovute e quelle versate, la Stazione Appaltante aveva escluso un’impresa con un arretrato di 14 mila euro nei confronti dell’Inps.
Dopo il ricorso dell’interessata al Tar del Veneto, il tribunale aveva confermato l’esclusione, affermando che il requisito della regolarità deve essere posseduto al momento dell’autodichiarazione o alla data di scadenza per la presentazione della domanda. Le regolarizzazioni successive non sanano invece la posizione dell’impresa.
L’idea del Tar è stata in seguito confermata dal Consiglio di Stato, che con questa pronuncia ha dato un’interpretazione più rigida al tema dell’irregolarità contributiva.
Ricordiamo infatti che con la sentenza 1228/2011 del 24 febbraio, il CdS aveva affermato che lo sforamento della soglia di gravità non dava luogo all’esclusione automatica. Veniva infatti lasciato alla Stazione Appaltante il potere di scelta discrezionale.
Dal momento che, nel caso preso in esame in inverno, il bando non prevedeva una soglia al di sopra della quale escludere il concorrente, questi poteva valutare la gravità della propria situazione alla luce di considerazioni che potevano in seguito essere confermate o smentite dalla Stazione Appaltante (Leggi Tutto).
Per la partecipazione ad una gara, ha ricordato il CdS, il Codice Appalti impone di dichiarare l’assenza di violazioni gravi definitivamente accertate.
Dal momento che la soglia di gravità è fissata a 100 euro di debito previdenziale, e che non deve comunque esserci uno scostamento maggiore del 5% tra le somme dovute e quelle versate, la Stazione Appaltante aveva escluso un’impresa con un arretrato di 14 mila euro nei confronti dell’Inps.
Dopo il ricorso dell’interessata al Tar del Veneto, il tribunale aveva confermato l’esclusione, affermando che il requisito della regolarità deve essere posseduto al momento dell’autodichiarazione o alla data di scadenza per la presentazione della domanda. Le regolarizzazioni successive non sanano invece la posizione dell’impresa.
L’idea del Tar è stata in seguito confermata dal Consiglio di Stato, che con questa pronuncia ha dato un’interpretazione più rigida al tema dell’irregolarità contributiva.
Ricordiamo infatti che con la sentenza 1228/2011 del 24 febbraio, il CdS aveva affermato che lo sforamento della soglia di gravità non dava luogo all’esclusione automatica. Veniva infatti lasciato alla Stazione Appaltante il potere di scelta discrezionale.
Dal momento che, nel caso preso in esame in inverno, il bando non prevedeva una soglia al di sopra della quale escludere il concorrente, questi poteva valutare la gravità della propria situazione alla luce di considerazioni che potevano in seguito essere confermate o smentite dalla Stazione Appaltante (Leggi Tutto).