NORMATIVA
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Parchi eolici anche nelle aree protette
NORMATIVA
Parchi eolici anche nelle aree protette
Corte Ue: i Paesi membri possono introdurre divieti più severi a patto che siano rispettati gli obiettivi comunitari e il principio di pari trattamento
03/05/2011 - La normativa europea ammette, entro certi limiti, la realizzazione di parchi eolici nelle aree protette “Natura 2000”. Lo ha chiarito l’Avvocato generale della Corte di Giustizia Europea nellacausa C-2/10 del 14 aprile scorso.
Nonostante le Direttive 92/43/Cee e 79/409/Cee non contengano il divieto in termini assoluti, i Paesi membri possono prevedere norme più severe per gli impianti non destinati all’autoconsumo, ma a fini commerciali.
Le disposizioni nazionali devono però essere conformi all’ordinamento comunitario, osservare il principio del pari trattamento e attenersi agli obiettivi dell’Unione europea in materia di energie rinnovabili.
Il caso preso in esame dalla Corte di Giustizia Ue vede contrapposte Regione Puglia e una società che aveva acquisito i diritti relativi alla realizzazione di un parco eolico, non finalizzato all’autoconsumo, ma alla produzione di energia elettrica a fini commerciali, nei terreni di sua proprietà, rientranti però nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
La Regione ha respinto la richiesta di nulla osta sulla base del regolamento regionale 16/2006, che ritiene non idonee alla realizzazione di parchi eolici le aree di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale di cui alle direttive «habitat» e «uccelli», soprattutto in assenza di un piano regolatore degli impianti eolici.
L’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, interpellato dal Tar Puglia dopo il ricorso della società proponente, ha quindi concluso affermando che l’accertamento sui maggiori oneri previsti dal legislatore nazionale, devono essere accertati dal giudice del rinvio.
Nonostante le Direttive 92/43/Cee e 79/409/Cee non contengano il divieto in termini assoluti, i Paesi membri possono prevedere norme più severe per gli impianti non destinati all’autoconsumo, ma a fini commerciali.
Le disposizioni nazionali devono però essere conformi all’ordinamento comunitario, osservare il principio del pari trattamento e attenersi agli obiettivi dell’Unione europea in materia di energie rinnovabili.
Il caso preso in esame dalla Corte di Giustizia Ue vede contrapposte Regione Puglia e una società che aveva acquisito i diritti relativi alla realizzazione di un parco eolico, non finalizzato all’autoconsumo, ma alla produzione di energia elettrica a fini commerciali, nei terreni di sua proprietà, rientranti però nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
La Regione ha respinto la richiesta di nulla osta sulla base del regolamento regionale 16/2006, che ritiene non idonee alla realizzazione di parchi eolici le aree di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale di cui alle direttive «habitat» e «uccelli», soprattutto in assenza di un piano regolatore degli impianti eolici.
L’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, interpellato dal Tar Puglia dopo il ricorso della società proponente, ha quindi concluso affermando che l’accertamento sui maggiori oneri previsti dal legislatore nazionale, devono essere accertati dal giudice del rinvio.