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Riqualificazione urbana, tutte le misure del decreto sviluppo

Riqualificazione urbana, tutte le misure del decreto sviluppo

Chieste modifiche per la norma che semplifica la Scia, introduce il permesso di costruire con silenzio assenso ed eleva le soglie degli appalti

Vedi Aggiornamento del 06/07/2011
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 06/07/2011
20/05/2011 - Il decreto sviluppo, in vigore dal 14 maggio, ha iniziato alla Camera l’iter per la conversione in legge. Ideato per semplificare le procedure burocratiche in diversi settori e rilanciare l’economia, la norma non ha finora convinto tutte le associazioni che, pur apprezzando alcune misure, si sono rivolte ai parlamentari per introdurre qualche modifica.
 
Tra le novità introdotte dal Dl Sviluppo si segnalano:
 
EDILIZIA PRIVATA
Il decreto ammette il rilascio del permesso di costruire anche con silenzio assenso, tranne nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
 
La norma ripropone il Piano Casa, che da più parti è stato definito piano città. Viene chiesto alle Regioni di approvare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, specifiche leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate. Le disposizioni regionali dovrebbero quindi premiare gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva, la delocalizzazione in aree diverse, il cambio di destinazione d’uso e le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica. Fino all’approvazione delle norme locali, gli interventi sugli immobili residenziali possono beneficiare di un premio volumetrico fino al 20%, quelli sugli edifici a destinazione diversa usufruiscono invece del 10%.

Sono dimezzati i tempi per i controlli delle amministrazioni sugli interventi realizzati con Scia, segnalazione certificata di inizio attività. Per le verifiche ex-post si passa da 60 a 30 giorni.
 
Le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta fino al 2% delle misure progettuali per singola unità immobiliare, non costituiranno più una difformità dal titolo abilitativo.
 
Il dl promuove anche la tipizzazione dei contratti per la cessione delle volumetrie. La convalida di questa misura darebbe fondamento legislativo al principio della perequazione urbanistica, in base al quale tutti i terreni esprimono la stessa capacità edificatoria. La cubatura di competenza dei terreni non edificabili potrebbe quindi essere venduta a quelli edificabili.


APPALTI
Vengono elevate le soglie per l’affidamento degli appalti di lavori con procedura negoziata e procedura semplificata ristretta. La procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara è estesa ai lavori di importo superiore al milione di euro. Anche nella procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara la soglia si eleva ai lavori che superano per importo il milione di euro. Per consentire la tutela della trasparenza e della concorrenza, l’invito dovrà essere rivolto almeno a dieci imprese per lavori di importo superiore a 500 mila euro e ad almeno a 5 operatori per lavori di importo inferiore.

Le soglie aumentano anche per la procedura ristretta semplificata. Negli appalti che hanno per oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a un milione e 500 mila euro, le Stazioni Appaltanti possono invitare 20 concorrenti senza aver pubblicato il bando.
 
Per accertare i requisiti di ammissione, non si guarderà più alle irregolarità commesse nell’ultimo triennio, ma all’ultimo anno di attività. Per abbattere i costi e velocizzare la cantierizzazione delle opere, le misure compensative per l’impatto territoriale non possono superare il 2%. Le riserve non devono superare il 20% dell’importo del contratto, né essere poste su aspetti progettuali già verificati.
 

NUOVA PROCEDURA PER LA DETRAZIONE DEL 36%
Chi intende avvalersi della detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione edilizia non ha più l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate di Pescara l’avvio della procedura. Tutte le informazioni, tra cui i dati catastali che identificano l’immobile oggetto degli interventi, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, è necessario riportare nella dichiarazione dei redditi anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato, cioè l’atto con cui si costituisce il diritto sull’immobile. Gli altri documenti saranno indicati in seguito con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.


SPIAGGE
Fissata a 20 anni la durata del diritto di superficie e delle concessioni sugli arenili. Le edificazioni esistenti possono essere mantenute esclusivamente in diritto di superficie, a meno che non risultino già di proprietà privata, e devono essere regolarmente accatastate. Analogamente, l’attività edilizia è consentita solo in diritto di superficie e secondo la normativa vigente. Sono quindi ammesse manutenzioni, ristrutturazioni, trasformazioni o ricostruzione degli immobili. Nei territori costieri possono anche essere costituiti i distretti turistici alberghieri, che costituiscono “Zone a burocrazia zero”. Sulla costa è infine incentivata la realizzazione di porti e approdi turistici.


SANATORIA CATASTALE
Scatteranno dal primo luglio anziché dal primo maggio le sanzioni quadruplicate, previste dal decreto sul federalismo fiscale, a carico di quanti non hanno dichiarato all’Agenzia del Territorio gli immobili sconosciuti al Catasto, modificati o che hanno perso il requisito di ruralità.

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