Eolico, autorizzazione unica come permesso di costruire
NORMATIVA
Eolico, autorizzazione unica come permesso di costruire
Tar Calabria: sostitutivi i due titoli, pronuncia della Regione nei termini stabiliti dagli obblighi Ue
29/06/2011 - L’autorizzazione unica può sostituire il permesso di costruire. Lo sostiene il Tar Calabria, che con la sentenza 805/2011 ha affermato che l’autorizzazione unica, costituendo un titolo alla costruzione di un impianto per la produzione di energia rinnovabile, sostituisce anche il permesso di costruire.
I giudici amministrativi hanno esaminato il caso dell’installazione di un impianto eolico, che rientra nelle attività di impresa liberalizzate.
Ai sensi della normativa comunitaria e nell’ottica di semplificazione, la realizzazione di un impianto eolico viene sottoposta ad autorizzazione unica, previa conferenza di servizi.
Secondo il Tar, dal momento che l’autorizzazione unica costituisce titolo per la costruzione dell’impianto, può sostituire anche il permesso di costruire.
Il comune interessato dalla realizzazione dell’impianto, può far valere i propri interessi in materia ambientale e urbanistica nell’ambito della Conferenza di Servizi.
La sentenza ha bacchettato anche il comportamento della Regione Calabria, che dopo la presentazione dell’istanza per la realizzazione dell’impianto da parte di una società, non si era pronunciata né aveva convocato la conferenza di servizi.
La condotta tenuta dalla Regione, che non ha rispettato il termine di 180 giorni per la pronuncia, è stata giudicata contraria non solo al D.lgs. 387/2003, ma anche ai principi comunitari di semplificazione e maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili.
I giudici amministrativi hanno esaminato il caso dell’installazione di un impianto eolico, che rientra nelle attività di impresa liberalizzate.
Ai sensi della normativa comunitaria e nell’ottica di semplificazione, la realizzazione di un impianto eolico viene sottoposta ad autorizzazione unica, previa conferenza di servizi.
Secondo il Tar, dal momento che l’autorizzazione unica costituisce titolo per la costruzione dell’impianto, può sostituire anche il permesso di costruire.
Il comune interessato dalla realizzazione dell’impianto, può far valere i propri interessi in materia ambientale e urbanistica nell’ambito della Conferenza di Servizi.
La sentenza ha bacchettato anche il comportamento della Regione Calabria, che dopo la presentazione dell’istanza per la realizzazione dell’impianto da parte di una società, non si era pronunciata né aveva convocato la conferenza di servizi.
La condotta tenuta dalla Regione, che non ha rispettato il termine di 180 giorni per la pronuncia, è stata giudicata contraria non solo al D.lgs. 387/2003, ma anche ai principi comunitari di semplificazione e maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili.