Quarto Conto Energia: Romani chiarisce sui grandi impianti
RISPARMIO ENERGETICO
Quarto Conto Energia: Romani chiarisce sui grandi impianti
Possono accedere alle tariffe incentivanti nel 2011 e 2012 solo gli impianti iscritti al registro del GSE in posizione utile
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del 28/07/2011
15/06/2011 - Per accedere alle tariffe incentivanti del quarto Conto Energia, i grandi impianti, nel 2011 e 2012, devono essere iscritti al registro del GSE in posizione utile e inviare al GSE la certificazione di fine lavori entro termini prefissati.
Lo ha chiarito il Ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani, rispondendo ad un’interrogazione posta dal deputato di Iniziativa Responsabile, Luciano Mario Sardelli la scorsa settimana alla Camera.
Sardelli ha spiegato che il quarto Conto Energia (DM 5 maggio 2011) prevede per i ‘grandi impianti’ l’iscrizione in un apposito registro istituito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le cui Regole tecniche sono state pubblicate dal GSE il 16 maggio 2011 (leggi tutto). Tali Regole tecniche però - secondo Sardelli - a parere di molti imprenditori del settore, lasciano ampi spazi di interpretazione sul concreto funzionamento del meccanismo di iscrizione al registro e di erogazione delle tariffe incentivanti.
In particolare si evidenzia una contraddizione tra l’art. 6, comma 4, del quarto Conto Energia, che recita “In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto” e l’art. 5 delle Regole tecniche del GSE nel quale si legge che “la tariffa incentivante spettante agli impianti è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, purché l'impianto stesso sia stato iscritto nel registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento. Ai grandi impianti, entrati comunque in esercizio dal 31 agosto 2011 al 31 dicembre 2012, senza essere iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento, per i quali i soggetti responsabili chiederanno l'ammissione agli incentivi a partire dal 2013, sarà attribuita una data convenzionale di entrata in esercizio per la determinazione della spettante tariffa, coincidente con il primo giorno del semestre nel quale viene effettuata la richiesta al GSE successivamente al primo gennaio 2013. Rimane valida l'obbligo della comunicazione al GSE della richiesta di incentivazione entro 15 giorni dalla suddetta data convenzionalmente individuata”.
Questo - secondo Sardelli - determina l’impossibilità reale per chi non dovesse accedere al registro di poter completare il proprio investimento. L’intervento del GSE sembrerebbe - spiega ancora Sardelli - in contrasto con il dettato normativo e, soprattutto, andrebbe a ledere in maniera definitiva un settore importante del nostro comparto produttivo.
Il Ministro Paolo Romani ha sottolineato che prima di leggere il comma 4 dell’art. 6, occorre prestare attenzione al comma 3 che identifica le condizioni che i grandi impianti devono rispettare nel 2011 e 2012 per accedere agli incentivi, e cioè l’iscrizione al registro in posizione utile e il rinvio al GSE della certificazione di fine lavori entro termini prefissati. Tale norma - ha detto Romani - costituisce il principio generale entro il quale si colloca il sistema di incentivazione del fotovoltaico.
Il successivo comma 4 - ha proseguito il Ministro - è solo una disposizione di dettaglio tesa a chiarire che la tariffa incentivante è quella della data di entrata in esercizio, fermo restando il rispetto nel biennio 2011-2012 delle condizioni del comma 3. L’interpretazione dell’interrogante - secondo Romani - consentirebbe invece ai grandi impianti di accedere alle tariffe incentivanti per gli anni 2011 e 2012 senza alcun limite.
Un altro punto non chiaro per Sardelli è l’ambito di applicabilità dell'art. 12, comma 5, del DM 5 maggio 2011 che recita: “Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza”.
Tale previsione - secondo Sardelli - pone gli operatori che ricadono o potrebbero ricadere nei limiti di intervento della suddetta norma nell’impossibilità di iscriversi al registro.
Secondo il Ministro, il fatto che il termine entro il quale il GSE deve emanare le ulteriori regole tecniche ricade all'interno del periodo di apertura del registro non pone problemi agli operatori ai fini dell'iscrizione o dell'eventuale aggiornamento della documentazione già presentata, dal momento che, fino alla data di chiusura del registro, è possibile aggiornare o integrare la documentazione.
Lo ha chiarito il Ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani, rispondendo ad un’interrogazione posta dal deputato di Iniziativa Responsabile, Luciano Mario Sardelli la scorsa settimana alla Camera.
Sardelli ha spiegato che il quarto Conto Energia (DM 5 maggio 2011) prevede per i ‘grandi impianti’ l’iscrizione in un apposito registro istituito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le cui Regole tecniche sono state pubblicate dal GSE il 16 maggio 2011 (leggi tutto). Tali Regole tecniche però - secondo Sardelli - a parere di molti imprenditori del settore, lasciano ampi spazi di interpretazione sul concreto funzionamento del meccanismo di iscrizione al registro e di erogazione delle tariffe incentivanti.
In particolare si evidenzia una contraddizione tra l’art. 6, comma 4, del quarto Conto Energia, che recita “In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto” e l’art. 5 delle Regole tecniche del GSE nel quale si legge che “la tariffa incentivante spettante agli impianti è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, purché l'impianto stesso sia stato iscritto nel registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento. Ai grandi impianti, entrati comunque in esercizio dal 31 agosto 2011 al 31 dicembre 2012, senza essere iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento, per i quali i soggetti responsabili chiederanno l'ammissione agli incentivi a partire dal 2013, sarà attribuita una data convenzionale di entrata in esercizio per la determinazione della spettante tariffa, coincidente con il primo giorno del semestre nel quale viene effettuata la richiesta al GSE successivamente al primo gennaio 2013. Rimane valida l'obbligo della comunicazione al GSE della richiesta di incentivazione entro 15 giorni dalla suddetta data convenzionalmente individuata”.
Questo - secondo Sardelli - determina l’impossibilità reale per chi non dovesse accedere al registro di poter completare il proprio investimento. L’intervento del GSE sembrerebbe - spiega ancora Sardelli - in contrasto con il dettato normativo e, soprattutto, andrebbe a ledere in maniera definitiva un settore importante del nostro comparto produttivo.
Il Ministro Paolo Romani ha sottolineato che prima di leggere il comma 4 dell’art. 6, occorre prestare attenzione al comma 3 che identifica le condizioni che i grandi impianti devono rispettare nel 2011 e 2012 per accedere agli incentivi, e cioè l’iscrizione al registro in posizione utile e il rinvio al GSE della certificazione di fine lavori entro termini prefissati. Tale norma - ha detto Romani - costituisce il principio generale entro il quale si colloca il sistema di incentivazione del fotovoltaico.
Il successivo comma 4 - ha proseguito il Ministro - è solo una disposizione di dettaglio tesa a chiarire che la tariffa incentivante è quella della data di entrata in esercizio, fermo restando il rispetto nel biennio 2011-2012 delle condizioni del comma 3. L’interpretazione dell’interrogante - secondo Romani - consentirebbe invece ai grandi impianti di accedere alle tariffe incentivanti per gli anni 2011 e 2012 senza alcun limite.
Un altro punto non chiaro per Sardelli è l’ambito di applicabilità dell'art. 12, comma 5, del DM 5 maggio 2011 che recita: “Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza”.
Tale previsione - secondo Sardelli - pone gli operatori che ricadono o potrebbero ricadere nei limiti di intervento della suddetta norma nell’impossibilità di iscriversi al registro.
Secondo il Ministro, il fatto che il termine entro il quale il GSE deve emanare le ulteriori regole tecniche ricade all'interno del periodo di apertura del registro non pone problemi agli operatori ai fini dell'iscrizione o dell'eventuale aggiornamento della documentazione già presentata, dal momento che, fino alla data di chiusura del registro, è possibile aggiornare o integrare la documentazione.