
Detrazioni 36% e 55%, la manovra taglia al 4% la ritenuta sui bonifici
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NORMATIVA
Detrazioni 36% e 55%, la manovra taglia al 4% la ritenuta sui bonifici
Si abbassa il prelievo sui pagamenti versati dai clienti che usufruiscono del bonus fiscale alle imprese che realizzano la riqualificazione
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del 09/07/2013
Vedi Aggiornamento del 09/07/2013
07/07/2011 - La manovra correttiva 2011 taglia dal 10% al 4% la ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche che usufruiscono delle detrazioni Irpef.
Una misura salutata con favore da associazioni di settore e imprese, che più volte avevano lamentato l’aggravio della crisi di liquidità innescato dalla manovra estiva dello scorso anno.
Dalla relazione illustrativa è emerso infatti che l'aliquota al 10% avrebbe potuto pregiudicare le disponibilità finanziarie delle imprese. Col taglio al 4%, pur non cambiando l'impianto normativo esistente, vengono stemperati gli effetti finanziari a carico delle piccole realtà imprenditoriali.
Ricordiamo che è stato il Decreto Legge 78/2010, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica, a introdurre la ritenuta del 10% da parte di banche e Poste sui bonifici versati dai clienti, che usufruiscono delle detrazioni del 36% e 55%, alle imprese che hanno effettuato i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica.
Per l’applicazione della norma, che aveva destato il coro di proteste degli operatori, si erano resi necessari anche i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Con la Circolare 40/E/2010 il Fisco ha specificato che la base imponibile su cui effettuare la ritenuta non deve comprendere l’Iva, che pur variando in base alla tipologia di interventi, deve essere sempre calcolata al 20% per non creare difficoltà. Dal totale del bonifico si scorpora quindi il 20% e sulla parte restante si applica la ritenuta.
Successivamente, la Risoluzione 3/E/2011 ha spiegato che gli oneri di urbanizzazione corrisposti a favore dei Comuni sono esenti dalla ritenuta d’acconto. Anche se a parere del Fisco gli oneri di urbanizzazione rientrano tra le spese che danno diritto alla detrazione fiscale, i pagamenti possono essere effettuati con uno strumento diverso dal bonifico, in modo da evitare la ritenuta, o riportare nella causale una motivazione che eviti il prelievo.
Una misura salutata con favore da associazioni di settore e imprese, che più volte avevano lamentato l’aggravio della crisi di liquidità innescato dalla manovra estiva dello scorso anno.
Dalla relazione illustrativa è emerso infatti che l'aliquota al 10% avrebbe potuto pregiudicare le disponibilità finanziarie delle imprese. Col taglio al 4%, pur non cambiando l'impianto normativo esistente, vengono stemperati gli effetti finanziari a carico delle piccole realtà imprenditoriali.
Ricordiamo che è stato il Decreto Legge 78/2010, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica, a introdurre la ritenuta del 10% da parte di banche e Poste sui bonifici versati dai clienti, che usufruiscono delle detrazioni del 36% e 55%, alle imprese che hanno effettuato i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica.
Per l’applicazione della norma, che aveva destato il coro di proteste degli operatori, si erano resi necessari anche i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Con la Circolare 40/E/2010 il Fisco ha specificato che la base imponibile su cui effettuare la ritenuta non deve comprendere l’Iva, che pur variando in base alla tipologia di interventi, deve essere sempre calcolata al 20% per non creare difficoltà. Dal totale del bonifico si scorpora quindi il 20% e sulla parte restante si applica la ritenuta.
Successivamente, la Risoluzione 3/E/2011 ha spiegato che gli oneri di urbanizzazione corrisposti a favore dei Comuni sono esenti dalla ritenuta d’acconto. Anche se a parere del Fisco gli oneri di urbanizzazione rientrano tra le spese che danno diritto alla detrazione fiscale, i pagamenti possono essere effettuati con uno strumento diverso dal bonifico, in modo da evitare la ritenuta, o riportare nella causale una motivazione che eviti il prelievo.
Norme correlate
Decreto Legge 06/07/2011 n.98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Manovra)
Risoluzione 04/01/2011 n.3/E
Agenzia delle Entrate - Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - Ritenuta d’acconto sui pagamenti effettuati mediante bonifici per usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali – Oneri corrisposti ai Comuni
Circolare 28/07/2010 n.40/E
Agenzia delle Entrate - Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
Decreto Legge 31/05/2010 n.78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica (Suppl. Ordinario n.114)
Approfondimenti
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