Inedificabile l’area che trasferisce le sue volumetrie
NORMATIVA
Inedificabile l’area che trasferisce le sue volumetrie
CdS: la cessione di cubatura al terreno principale crea un vincolo di asservimento
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del 20/02/2017
15/07/2011 - Non è possibile costruire su un’area che, pur essendo edificabile, risulta asservita a un fondo già edificato in seguito al trasferimento delle cubature. Lo afferma il Consiglio di Stato con la sentenza 3823/2011.
Il CdS ha esaminato il caso di un comune che aveva negato il rilascio della concessione edilizia a una società che intendeva realizzare un fabbricato su un terreno edificabile.
Secondo il Comune, il terreno esprimeva solo 33,40 metri cubi di potenzialità edificatoria. La parte restante della volumetria era infatti già stata impegnata in un progetto su un altro suolo.
La volumetria edificabile era stata infatti trasferita ad un altro fondo, su cui era stato realizzato il progetto, determinando così l’asservimento del terreno che aveva ceduto le cubature cui avrebbe avuto diritto.
Dal momento che l’asservimento è considerato “a tempo indeterminato”, si crea un vincolo pertinenziale durevole in base al quale la qualità edificatoria viene messa a servizio del terreno principale.
L’area asservita perde definitivamente le potenzialità edificatorie. L’asservimento crea quindi un vincolo automatico di inedificabilità nonostante l’area sia stata in precedenza qualificata come edificabile dal piano regolatore.
Il Consiglio di Stato ha quindi convalidato il diniego del Comune, respingendo il ricorso presentato contro la mancata concessione del titolo abilitativo.
Il CdS ha esaminato il caso di un comune che aveva negato il rilascio della concessione edilizia a una società che intendeva realizzare un fabbricato su un terreno edificabile.
Secondo il Comune, il terreno esprimeva solo 33,40 metri cubi di potenzialità edificatoria. La parte restante della volumetria era infatti già stata impegnata in un progetto su un altro suolo.
La volumetria edificabile era stata infatti trasferita ad un altro fondo, su cui era stato realizzato il progetto, determinando così l’asservimento del terreno che aveva ceduto le cubature cui avrebbe avuto diritto.
Dal momento che l’asservimento è considerato “a tempo indeterminato”, si crea un vincolo pertinenziale durevole in base al quale la qualità edificatoria viene messa a servizio del terreno principale.
L’area asservita perde definitivamente le potenzialità edificatorie. L’asservimento crea quindi un vincolo automatico di inedificabilità nonostante l’area sia stata in precedenza qualificata come edificabile dal piano regolatore.
Il Consiglio di Stato ha quindi convalidato il diniego del Comune, respingendo il ricorso presentato contro la mancata concessione del titolo abilitativo.