
Liguria, novità su procedure edilizie e rinnovabili
NORMATIVA
Liguria, novità su procedure edilizie e rinnovabili
Più semplice l’installazione di solare termico e fotovoltaico
Vedi Aggiornamento
del 25/02/2013
27/07/2011 - Con la Delibera 770 dell’8 luglio 2011, la Giunta regionale della Liguria ha modificato la vigente disciplina regionale relativa alla procedura edilizia per l’installazione di alcune tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
In particolare, è stato semplificato l’iter burocratico disciplinato dagli articoli 21 e 23 della Lr 16/2008 e successive modificazioni, in adeguamento alle nuove norme nazionali che incentivano la realizzazione di tali impianti (tra cui il Dlgs 28/2011 e Linee Guida Nazionali per le rinnovabili), estendendo il campo di applicazione delle procedure edilizie più semplificate, quali la comunicazione di avvio dell’attività e la DIA.
Le modifiche apportate con la Delibera 770/2011 consistono:
- con riferimento agli impianti soggetti a comunicazione di avvio dell’attività ai sensi dell’art. 21, comma 2 , lettera e dell Lr 16/2008:
a) relativamente ai pannelli solari termici a servizio di edifici da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze (fattispecie già introdotta con la DGR 1098/2010), nell’eliminazione del divieto di realizzare serbatoi di accumulo esterno;
b) relativamente agli impianti solari termici e fotovoltaici di superficie non superiore a quella della copertura dell’edificio, con lo stesso orientamento ed inclinazione della falda, e relativamente ai singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 mt e diametro non superiore a 1 mt, nell’eliminazione dell’obbligo, previsto dal comma 5 dell’articolo 21, di allegazione alla comunicazione della relazione elaborata da un tecnico abilitato;
- con riferimento agli impianti fotovoltaici soggetti a DIA obbligatoria ai sensi del citato art. 23, comma 1, lettera h).:
a) nell’estensione della possibilità di applicazione della DIA obbligatoria agli impianti fotovoltaici con moduli collocati su edifici (non ricadenti tra quelli soggetti a comunicazione di avvio dell’attività ai sensi dell’art. 21), la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati. Pertanto oggi tutti gli impianti su edifici di qualsiasi potenza, anche se non integrati o aderenti nelle coperture, risultano soggetti in via residuale alla più semplice procedura di DIA obbligatoria, non essendo tali tipologie di impianti assoggettati alla procedura di autorizzazione unica di competenza della Provincia ai sensi dell’art. 29 della LR n. 16/2008 e s.m. .
In particolare, è stato semplificato l’iter burocratico disciplinato dagli articoli 21 e 23 della Lr 16/2008 e successive modificazioni, in adeguamento alle nuove norme nazionali che incentivano la realizzazione di tali impianti (tra cui il Dlgs 28/2011 e Linee Guida Nazionali per le rinnovabili), estendendo il campo di applicazione delle procedure edilizie più semplificate, quali la comunicazione di avvio dell’attività e la DIA.
Le modifiche apportate con la Delibera 770/2011 consistono:
- con riferimento agli impianti soggetti a comunicazione di avvio dell’attività ai sensi dell’art. 21, comma 2 , lettera e dell Lr 16/2008:
a) relativamente ai pannelli solari termici a servizio di edifici da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze (fattispecie già introdotta con la DGR 1098/2010), nell’eliminazione del divieto di realizzare serbatoi di accumulo esterno;
b) relativamente agli impianti solari termici e fotovoltaici di superficie non superiore a quella della copertura dell’edificio, con lo stesso orientamento ed inclinazione della falda, e relativamente ai singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 mt e diametro non superiore a 1 mt, nell’eliminazione dell’obbligo, previsto dal comma 5 dell’articolo 21, di allegazione alla comunicazione della relazione elaborata da un tecnico abilitato;
- con riferimento agli impianti fotovoltaici soggetti a DIA obbligatoria ai sensi del citato art. 23, comma 1, lettera h).:
a) nell’estensione della possibilità di applicazione della DIA obbligatoria agli impianti fotovoltaici con moduli collocati su edifici (non ricadenti tra quelli soggetti a comunicazione di avvio dell’attività ai sensi dell’art. 21), la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati. Pertanto oggi tutti gli impianti su edifici di qualsiasi potenza, anche se non integrati o aderenti nelle coperture, risultano soggetti in via residuale alla più semplice procedura di DIA obbligatoria, non essendo tali tipologie di impianti assoggettati alla procedura di autorizzazione unica di competenza della Provincia ai sensi dell’art. 29 della LR n. 16/2008 e s.m. .