Subappalti, quando la comunicazione è obbligatoria
NORMATIVA
Subappalti, quando la comunicazione è obbligatoria
Tar Lazio: dovuta la dichiarazione in fase di offerta se l’impresa affidataria è sprovvista dei requisiti richiesti
12/07/2011 - Il concorrente che partecipa ad una gara d’appalto, sprovvisto dei requisiti richiesti, deve dichiarare l'identità del subappaltatore e la sua capacità di svolgere i lavori previsti dal bando. Lo ha dichiarato il Tar Lazio con la sentenza 5806/2011 del primo luglio scorso.
Secondo il Codice Appalti, tutte le lavorazioni possono essere appaltate o affidate a cottimo. Se l’impresa affidataria possiede i requisiti per la loro realizzazione, il subappaltatore può essere indicato al momento del deposito del contratto di subappalto.
La giurisprudenza prevalente ritiene che la mancata o incompleta dichiarazioni non comporti l’esclusione dalla gara, ma possa implicare solo l’impossibilità di ricorrere al subappalto.
La situazione cambia se l’impresa appaltatrice non possiede i requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori. In questo caso avrà l’obbligo di comunicare l’identità del subappaltatore e il possesso dei requisiti.
Una dichiarazione erronea o incompleta, fanno notare i giudici amministrativi, potrebbe far accedere alla lavorazione qualunque impresa, rendendo inutile il sistema di qualificazione.
Sostanzialmente, infatti, il subappalto in mancanza dei requisiti si può configurare come avvalimento, con il conseguente obbligo di presentare le dichiarazioni al momento dell’offerta.
Ne conseguono alcune condizioni per l’affidamento in subappalto. Il concorrente al momento dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento, deve indicare i lavori o le parti di che intende subappaltare o concedere in cottimo.
Allo stesso tempo, l'affidatario deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’ inizio delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario deve trasmettere la certificazione e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione da parte del subappaltatore.
Secondo il Codice Appalti, tutte le lavorazioni possono essere appaltate o affidate a cottimo. Se l’impresa affidataria possiede i requisiti per la loro realizzazione, il subappaltatore può essere indicato al momento del deposito del contratto di subappalto.
La giurisprudenza prevalente ritiene che la mancata o incompleta dichiarazioni non comporti l’esclusione dalla gara, ma possa implicare solo l’impossibilità di ricorrere al subappalto.
La situazione cambia se l’impresa appaltatrice non possiede i requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori. In questo caso avrà l’obbligo di comunicare l’identità del subappaltatore e il possesso dei requisiti.
Una dichiarazione erronea o incompleta, fanno notare i giudici amministrativi, potrebbe far accedere alla lavorazione qualunque impresa, rendendo inutile il sistema di qualificazione.
Sostanzialmente, infatti, il subappalto in mancanza dei requisiti si può configurare come avvalimento, con il conseguente obbligo di presentare le dichiarazioni al momento dell’offerta.
Ne conseguono alcune condizioni per l’affidamento in subappalto. Il concorrente al momento dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento, deve indicare i lavori o le parti di che intende subappaltare o concedere in cottimo.
Allo stesso tempo, l'affidatario deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’ inizio delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario deve trasmettere la certificazione e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione da parte del subappaltatore.