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Sviluppo, attese le risposte delle Regioni sul rilancio dell’edilizia

Sviluppo, attese le risposte delle Regioni sul rilancio dell’edilizia

Entro il 13 settembre le norme locali per la riqualificazione urbanistica

Vedi Aggiornamento del 02/04/2012
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 02/04/2012
14/07/2011 - Grande attesa per l’attuazione delle misure di rilancio del settore edile. Dopo la pubblicazione della Legge 106/2011, che ha convertito il Dl Sviluppo, tocca agli enti locali mettere in pratica le misure per la riqualificazione edilizia e urbanistica.
 
Cosa prevede la legge
Il testo approvato chiede infatti alle Regioni di approvare entro il 13 settembre, cioè 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, specifiche leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane.
 
Le disposizioni regionali dovrebbero premiare gli interventi di demolizione e ricostruzione con il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva, la delocalizzazione in aree diverse, il cambio di destinazione d’uso e la possibilità di effettuare modifiche della sagoma per l’armonizzazione architettonica.
 
Fino all’approvazione delle leggi regionali, nelle Regioni a Statuto ordinario gli interessati potranno rifarsi alle disposizioni quadro, che prevedono un premio volumetrico massimo del 20% per gli interventi sugli edifici residenziali e del 10% su quelli a destinazione diversa.
 
Non sarà comunque possibile intervenire nei centri storici nè nelle aree ad inedificabilità assoluta, così come sugli immobili abusivi, a meno che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo in sanatoria.
 
Ripresi i contenuti del Piano Casa 2
Le misure di rilancio tornano sui contenuti del Piano Casa. Un pacchetto di misure, proposte nel 2009 dal Governo Berlusconi, per rivitalizzare l’economia attraverso la liberalizzazione a tempo di una serie di interventi e procedure. Completato da un disegno di legge per la semplificazione della normativa vigente.
 
Come già emerso in più sedi, a eccezione del Veneto e della Sardegna, il Piano Casa ha registrato un flop in tutte le Regioni, contraddicendo le stime ottimistiche dell’Esecutivo.
 
Sulle misure del Decreto Sviluppo pendono le stesse perplessità. In primo luogo, le percentuali di ampliamento non sembrano assicurare adeguati ritorni economici. Come già accaduto con la precedente edizione, gli enti locali potrebbero recepire come un’imposizione del potere centrale il termine per l’approvazione delle leggi regionali.
 
Molte Regioni, alle prese con la proroga dei “Piani Casa”, hanno inserito nei testi alcune disposizioni per allinearsi con quanto richiesto dal Governo. Altre hanno dichiarato di essere già in regola e non aver bisogno di ulteriori norme.  
 
Tutte le altre misure di semplificazione
Oltre ai contenuti del Piano Casa, nella legge sviluppo sono confluite altre misure per la semplificazione delle procedure e l’avvio più rapido dei lavori, che a più riprese hanno schierato l’opinione pubblica su fronti opposti.
 
Rientra nell’ambito degli snellimenti procedurali che hanno destato maggiori polemiche il rilascio del permesso di costruire con silenzio assenso, tranne nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
 
La norma ha definitivamente chiarito l’applicazione della Scia all’edilizia in sostituzione della Dia. Non solo. Per placare le critiche di quanti affermavano che il nuovo titolo abilitativo rappresentasse più che altro una complicazione, sono stati dimezzati i tempi a disposizione delle Amministrazioni per effettuare i controlli ex post. Ricordiamo che la novità della Scia, introdotta con la manovra estiva, consiste nel poter avviare i lavori nello stesso giorno della presentazione della domanda, lasciando alla Pubblica Amministrazione 60 giorni per i controlli e l’eventuale rimozione degli effetti dannosi. Con la legge Sviluppo il tempo per le verifiche si riduce a 30 giorni, equiparando di fatto la Scia alla Dia.
 
Sono tipizzati anche i contratti per la compravendita delle volumetrie, dando fondamento legislativo al principio della perequazione urbanistica, in base al quale tutti i terreni esprimono la stessa capacità edificatoria. La cubatura di competenza dei terreni non edificabili può quindi essere venduta a quelli edificabili.
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