Piano Casa Puglia, la nuova legge in vigore fino a dicembre 2012
NORMATIVA
Piano Casa Puglia, la nuova legge in vigore fino a dicembre 2012
Recepite le norme per la riqualificazione urbana del Decreto Sviluppo
04/08/2011 - È già in vigore il nuovo Piano Casa della Regione Puglia. È stata infatti pubblicata nel Bollettino ufficiale 121 del 2 agosto 2011 la Legge regionale 21/2011 che modifica e integra la Lr 14/2009 “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”.
Con la nuova legge ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2012 per presentare la DIA o la richiesta di permesso di costruire per realizzare gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione.
Le novità
Per gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali è confermato il limite del 20% della volumetria complessiva e dei 200 mc; scompare invece il limite dei 1.000 mc per la volumetria preesistente: quindi, anche gli edifici residenziali di volumetria superiore ai 1.000 mc potranno essere ampliati.
L’incremento volumetrico può raggiungere i 350 mc a condizione che l’intero edificio, a seguito dell’ampliamento, raggiunga almeno il punteggio 2 ai sensi della Lr 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, e si doti della certificazione prevista dalla stessa legge, prima del rilascio del certificato di agibilità.
Fermo restando che sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati, le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria, sono ricomprese nella volumetria complessiva esistente. Scompare la condizione che prevedeva, nel caso in cui fossero stati sanati degli ampliamenti, lo scomputo della volumetria sanata. Di conseguenza, anche le volumetrie regolarizzate con un condono concorrono al computo della volumetria complessiva e, quindi, dell’ampliamento.
La nuova legge prevede che gli ampliamenti, oltre a poter essere realizzati in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente, possono essere realizzati anche in sopraelevazione; resta salva la possibilità di utilizzare l’aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare, purchè ricompresa nello stesso edificio.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è confermato il limite del 35% di aumento di volumetria ma scompare l’obbligo di coinvolgere nell’intervento almeno il 75% del volume complessivo.
La legge precedente richiedeva che gli edifici sui quali intervenire, dovessero risultare accatastati entro il 31 marzo 2009: la condizione resta ma il limite temporale viene cancellato. Per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, era previsto che risultassero già presentate, alla data di entrata in vigore della legge, le dichiarazioni alle agenzie del territorio per l’accatastamento o per la variazione catastale; la nuova legge chiede che le dichiarazioni per l’accatastamento o variazione catastale siano presentate alle agenzie del territorio prima della presentazione della DIA o della richiesta di permesso di costruire.
Il divieto, previsto dalla precedente legge, di modificare la destinazione d’uso a seguito degli interventi di ampliamento e di demo/ricostruzione, diventa un divieto di destinare gli incrementi volumetrici a usi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico generale vigente.
Gli interventi su edifici a schiera o plurifamiliari devono salvaguardare la coerenza architettonica e formale del complesso edilizio e devono rispettare eventuali regolamenti condominiali e convenzioni urbanistiche. I Comuni possono ridurre il contributo di costruzione per gli interventi destinati a prima casa.
Il Titolo II attua il Decreto Sviluppo, DL 70/2011 convertito con la Legge 106/2011. Alla Lr 21/2008 sulla rigenerazione urbana, sono aggiunte le norme per la riqualificazione di aree urbane degradate attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali.
Con la nuova legge ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2012 per presentare la DIA o la richiesta di permesso di costruire per realizzare gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione.
Le novità
Per gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali è confermato il limite del 20% della volumetria complessiva e dei 200 mc; scompare invece il limite dei 1.000 mc per la volumetria preesistente: quindi, anche gli edifici residenziali di volumetria superiore ai 1.000 mc potranno essere ampliati.
L’incremento volumetrico può raggiungere i 350 mc a condizione che l’intero edificio, a seguito dell’ampliamento, raggiunga almeno il punteggio 2 ai sensi della Lr 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, e si doti della certificazione prevista dalla stessa legge, prima del rilascio del certificato di agibilità.
Fermo restando che sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati, le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria, sono ricomprese nella volumetria complessiva esistente. Scompare la condizione che prevedeva, nel caso in cui fossero stati sanati degli ampliamenti, lo scomputo della volumetria sanata. Di conseguenza, anche le volumetrie regolarizzate con un condono concorrono al computo della volumetria complessiva e, quindi, dell’ampliamento.
La nuova legge prevede che gli ampliamenti, oltre a poter essere realizzati in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente, possono essere realizzati anche in sopraelevazione; resta salva la possibilità di utilizzare l’aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare, purchè ricompresa nello stesso edificio.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è confermato il limite del 35% di aumento di volumetria ma scompare l’obbligo di coinvolgere nell’intervento almeno il 75% del volume complessivo.
La legge precedente richiedeva che gli edifici sui quali intervenire, dovessero risultare accatastati entro il 31 marzo 2009: la condizione resta ma il limite temporale viene cancellato. Per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, era previsto che risultassero già presentate, alla data di entrata in vigore della legge, le dichiarazioni alle agenzie del territorio per l’accatastamento o per la variazione catastale; la nuova legge chiede che le dichiarazioni per l’accatastamento o variazione catastale siano presentate alle agenzie del territorio prima della presentazione della DIA o della richiesta di permesso di costruire.
Il divieto, previsto dalla precedente legge, di modificare la destinazione d’uso a seguito degli interventi di ampliamento e di demo/ricostruzione, diventa un divieto di destinare gli incrementi volumetrici a usi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico generale vigente.
Gli interventi su edifici a schiera o plurifamiliari devono salvaguardare la coerenza architettonica e formale del complesso edilizio e devono rispettare eventuali regolamenti condominiali e convenzioni urbanistiche. I Comuni possono ridurre il contributo di costruzione per gli interventi destinati a prima casa.
Il Titolo II attua il Decreto Sviluppo, DL 70/2011 convertito con la Legge 106/2011. Alla Lr 21/2008 sulla rigenerazione urbana, sono aggiunte le norme per la riqualificazione di aree urbane degradate attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali.