Integrazione architettonica del fotovoltaico, rivista la guida
RISPARMIO ENERGETICO
Integrazione architettonica del fotovoltaico, rivista la guida
Meno vincoli sui brevetti nella revisione pubblicata sul sito del Gse
26/08/2011 - Il Gse ha pubblicato la revisione alla guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico.
Le novità, elaborate dopo il parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, riguardano il brevetto richiesto per il sistema di monitoraggio dei componenti speciali.
Diventano ammissibili i prodotti che, anche se alla data di presentazione della domanda al Gse hanno ancora in corso la procedura per l’ottenimento del brevetto, abbiano già ottenuto dall’European Patent Office il parere preliminare positivo sulla brevettabilità.
Nel regolamento sono previste anche alcune deroghe. Come nelle facciate ventilate con moduli fotovoltaici, per le quali è consentito che l’impermeabilizzazione, l’isolamento e la tenuta meccanica possano essere garantite dall’insieme dei moduli e dell’involucro. In questo caso non è necessario il brevetto europeo purchè il rivestimento interessi l’intera parete.
Vale lo stesso per le superfici verticali opache non ventilate, purché interessino una superficie omogenea della facciata, opportunamente raccordata a eventuali parti della stessa non ricoperte da moduli fotovoltaici.
Le novità, elaborate dopo il parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, riguardano il brevetto richiesto per il sistema di monitoraggio dei componenti speciali.
Diventano ammissibili i prodotti che, anche se alla data di presentazione della domanda al Gse hanno ancora in corso la procedura per l’ottenimento del brevetto, abbiano già ottenuto dall’European Patent Office il parere preliminare positivo sulla brevettabilità.
Nel regolamento sono previste anche alcune deroghe. Come nelle facciate ventilate con moduli fotovoltaici, per le quali è consentito che l’impermeabilizzazione, l’isolamento e la tenuta meccanica possano essere garantite dall’insieme dei moduli e dell’involucro. In questo caso non è necessario il brevetto europeo purchè il rivestimento interessi l’intera parete.
Vale lo stesso per le superfici verticali opache non ventilate, purché interessino una superficie omogenea della facciata, opportunamente raccordata a eventuali parti della stessa non ricoperte da moduli fotovoltaici.