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Bonus 36% e 55%, chiariti i rimborsi delle ritenute

Bonus 36% e 55%, chiariti i rimborsi delle ritenute

Entrate: restituite direttamente le somme in eccesso trattenute nel passaggio della ritenuta dal 10 al 4%

Vedi Aggiornamento del 27/05/2014
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 27/05/2014
01/09/2011 - Assodata la riduzione della ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche che usufruiscono delle detrazioni Irpef, l’Agenzia delle Entrate,con la Circolare 41/E/2011, spiega che è possibile ottenere il rimborso delle quote trattenute per intero nei primi periodi di applicazione della norma.
 
La circolare fornisce una serie di chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dalla manovra finanziaria di luglio, DL 98/2011, che ha abbassato dal 10% al 4% la percentuale trattenuta da banche e Poste italiane sui pagamenti a favore delle imprese che realizzano i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica agevolati dai bonus fiscali del 36% e 55%.
 
Ricordiamo che la ritenuta del 10% è stata introdotta dal DL 78/2010, recante misure per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica. La disposizione aveva però suscitato un’ondata di proteste da parte degli addetti ai lavori, che lamentavano una diminuzione delle disponibilità finanziarie.
 
La manovra finanziaria ha accolto le richieste del settore. Dal 6 luglio 2011, data della sua entrata in vigore, le banche e le Poste devono operare una ritenuta del 4%.
 
Nel caso in cui gli istituti di credito abbiano continuato ad applicare la ritenuta del 10% perché non ancora allineati con la nuova normativa nei primi giorni della sua decorrenza, possono accreditare direttamente la differenza del 6% al soggetto beneficiario.
 
La circolare precisa che restano invariate le disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore 94288/2010, che indica le tipologie di pagamenti e gli adempimenti necessari per la certificazione e la dichiarazione delle ritenute effettuate (Leggi Tutto), e nella Circolare 40/E/2010, con cui si stabilisce che dalla base imponibile su cui effettuare la ritenuta va scorporata l’Iva (Leggi Tutto).
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