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Dl Sviluppo, operativa in poche regioni la riqualificazione urbana

Dl Sviluppo, operativa in poche regioni la riqualificazione urbana

Puglia prima ad aver attuato le misure per il recupero delle aree degradate, misure intrecciate con le proroghe del Piano Casa

Vedi Aggiornamento del 22/10/2014
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 22/10/2014
13/09/2011 - È scaduto il primo termine per l’adeguamento delle Regioni al decreto sviluppo. Come stabilito dalla legge di conversione, dovevano essere approvate entro il 13 settembre specifiche disposizioni regionali per la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate.
 
Al momento solo alcune regioni hanno varato specifiche normative, che in alcuni casi si ricollegano alle misure del Piano Casa, riviste e prorogate all’insegna della semplificazione.
 
Puglia
È stata la Puglia a recepire per prima gli indirizzi del decreto sviluppo. La Legge Regionale 21/2011, oltre a prorogare le misure di ampliamento volumetrico previste dal Piano Casa al 31 dicembre 2012, ha introdotto norme sulla rigenerazione urbana che modificano la Lr 21/2008.
Sia per gli edifici residenziali che per quelli a destinazione diversa, sono i Comuni a individuare gli ambiti territoriali dove consentire gli interventi.
Nel settore residenziale sono ammesse demolizioni e ricostruzioni con premio del 10%. È riconosciuto un ampliamento ulteriore 10% se l’intervento rientra in un piano di rigenerazione urbana, del 5% se il 20% della volumetria è destinato ad edilizia residenziale, del 5% se l’edificio raggiunge il punteggio 4 previsto dalla Lr 13/2008 e ancora del 5% se l’opera è realizzata in seguito a un concorso di progettazione. Anche ove ricorrano tutte le condizioni, l’ampliamento non può superare il 25%.
Gli edifici non residenziali possono essere sostituiti con un ampliamento del 5%. La norma riconosce una percentuale aggiuntiva del 10% se l’intervento rientra in un piano di rigenerazione e del 5% se viene dimezzato il fabbisogno energetico. L’ampliamento non può comunque superare il 25%.
I lavori possono essere effettuati con Dia. Sono consentite operazioni in variante se i Comuni hanno individuato le aree per la delocalizzazione.
 
Toscana
Al secondo posto tra le regioni più veloci nell’applicazione del Dl sviluppo, la Toscana ha semplificato le norme sulla rigenerazione urbana con la Lr 40/2011. Oltre a chiarire la sostituzione della Dia con la Scia e a introdurre specifici riferimenti al silenzio assenso per il permesso di costruire, la norma proroga il Piano Casa del 2009 fino al 31 dicembre 2011.
È inoltre previsto che i Comuni possano predisporre una ricognizione delle aree per l’individuazione di condizioni di degrado. Successivamente, gli aventi diritto potranno presentare progetti sulla base di concorsi ad avviso pubblico. Gli ampliamenti non possono superare il 35% della superficie utile lorda.
Sugli edifici industriali e artigianali è consentita la sostituzione con ampliamento fino al 20% della superficie utile lorda. 
 
Lazio
La Legge regionale 10/2011, che proroga al 2015 gli interventi del Piano Casa, prevede incentivi considerevoli per la delocalizzazione, con ampliamenti del 75% per lo spostamento degli edifici dalle aree da riqualificare e del 150% dalle fasce di rispetto costiere.
In base alla norma, i privati demoliscono a proprie spese gli edifici e stipulano col comune una convenzione per la cessione a titolo gratuito. In cambio acquisiscono diritti edificatori aggiuntivi e la possibilità di trasferire le volumetrie in altre aree.
 
Umbria
Ultima per l’attuazione delle misure per la riqualificazione è la legge regionale dell’Umbria, di cui si attende la pubblicazione.
La legge per la semplificazione amministrativa e normativa abbraccia diversi aspetti. Tra questi spiccano i chiarimenti sul permesso di costruire con silenzio assenso e i premi volumetrici abbinati al recupero e alla riqualificazione urbana. Secondo la legge, le aree degradate in cui incentivare la delocalizzazione devono essere individuate con delibera del Consiglio comunale sulla base di obiettivi di interesse pubblico ai quali sono chiamati a partecipare anche i privati.
 
COSA SUCCEDE NEL FRATTEMPO NELLE ALTRE REGIONI
Le normativa in vigore fissa due scadenze e due tipologie di conseguenze che si verificano nelle Regioni a statuto ordinario e i quelle a statuto speciale.
Secondo il Dl Sviluppo, dal 12 settembre, cioè 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, e fino all’entrata in vigore delle norme locali, nelle Regioni a statuto ordinario, in quelle a statuto speciale e nelle Province Autonome è possibile il rilascio del permesso di costruire in deroga, anche per i cambi di destinazione d’uso, ai sensi dell’articolo 14 del Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici e delle normative in materia di sicurezza, incendi, antisismica, efficienza energetica.
 
Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre al rilascio del permesso di costruire in deroga, i piani attuativi, compatibili con lo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla Giunta comunale.
 
Dopo il 10 novembre, cioè 120 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, e fino all’approvazione di norme regionali specifiche, nelle Regioni a statuto ordinario diventano direttamente applicabili le disposizioni per la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree degradate attraverso delocalizzazione e ampliamenti volumetrici. In particolare, gli edifici residenziali potranno beneficiare di un premio di cubatura del 20%. Agli immobili non residenziali sarà invece riconosciuto un bonus del 10%.

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