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La Manovra bis innalza l’Iva dal 20 al 21%

La Manovra bis innalza l’Iva dal 20 al 21%

Via libera del Senato. Il Servizio Studi del Senato ridimensiona la portata delle norme sulle professioni

Vedi Aggiornamento del 27/09/2011
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 27/09/2011
08/09/2011 - Il Senato ha approvato ieri sera, con voto di fiducia, la Manovra bis del Governo per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
 
Il testo licenziato ieri sera è quello del maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl 2887, di conversione del DL 138/2011.
 
La misura più importante, tra quelle introdotte dal maxiemendamento è l’aumento dal 20 al 21% dell’Iva ordinaria; questa misura dovrebbe garantire un gettito di circa 4 miliardi di euro che sarà destinato al miglioramento dei saldi del bilancio pubblico. Restano invariate le aliquote agevolate del 4 e del 10%.


La nuova Iva al 21% scatterà contestualmente all’entrata in vigore della legge di conversione della Manovra, cioè il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 
Le altre novità
- via libera al contributo di solidarietà del 3%, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, a carico di chi percepisce redditi superiori ai 300mila euro;
- anticipato dal 2016 al 2014 l’innalzamento graduale da 60 a 65 anni dell’età pensionabile per le lavoratrici del settore privato;
- attenuato il dispositivo sul carcere per gli evasori fiscali.

Le norme in materia di professioni
Nel corso dell’esame in Senato, sul provvedimento si sono espresse tutte le Commissioni: la Commissione Giustizia, competente in materia di professioni, ha espresso perplessità sull'opportunità di introdurre in un Decreto Legge di stabilizzazione finanziaria norme sulla disciplina degli ordinamenti professionali (leggi tutto
) e ha suggerito di trattare queste norme in un articolo separato rispetto a quelle riferite alla libera concorrenza nelle attività imprenditoriali ed economiche.
 
Il parere favorevole della Commissione è subordinato ad alcune condizioni, in particolare sulla norma che prevede un tirocinio retribuito, di durata non superiore a tre anni, da potersi svolgere anche durante il corso di laurea. Viene chiesto di chiarire che il compenso corrisposto al tirocinante debba essere, oltre ad un rimborso spese, un congruo rimborso per l'attività svolta per conto dello studio, e che lo svolgimento del tirocinio in concomitanza del corso di studio possa avvenire solo nell'ultimo anno del corso di laurea.
 
Un’altra precisazione richiesta riguarda i minimi tariffari: secondo il DL il compenso spettante al professionista va definito all’atto del conferimento dell’incarico, prendendo come riferimento le tariffe professionali, anche in deroga alle tariffe stesse: La Commissione chiede di chiarire che il compenso spettante al professionista sia pattuito prendendo come riferimento le tariffe professionali, ma facendo salvi i minimi tariffari.
 
A ridimensionare la portata - già non particolarmente rilevante - delle norme sulle professioni, interviene il Servizio Studi del Senato secondo il quale, poiché l’articolo 3 prevede che “gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, in assenza di tali interventi, il vigente assetto normativo resta immutato, quantomeno per le disposizioni di rango primario.
 
“La normativa in esame - spiega il Servizio Studi - appare quindi volta essenzialmente a fissare le linee guida che dovranno informare la futura attività del legislatore statale e regionale, ai quali spetterà la concreta realizzazione sul piano legislativo degli interventi riformatori delineati”. “Resta comunque fermo che le previsioni dell’art. 3, comma 5, potranno fin da subito integrare il quadro normativo di riferimento dell'attività amministrativa di competenza degli ordini professionali”.



Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei deputati.
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