Quarto Conto Energia: il GSE pubblica le FAQ
NORMATIVA
Quarto Conto Energia: il GSE pubblica le FAQ
Le domande più frequenti sugli incentivi al fotovoltaico e sul Registro grandi impianti
29/09/2011 - Quali impianti possono accedere al Quarto Conto Energia? Cosa si intende per“piccoli impianti”? E per “grandi impianti”?
A queste e ad altre domande sulle tematiche del ‘IV Conto Energia’ (DM 5 maggio 2011) ha risposto il GSE pubblicando tutte le risposte nella sezione FAQ del proprio sito internet.
I “piccoli impianti” - spiega il GSE - sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli “altri impianti” fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati, anche da terzi, su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.
In particolare, la dizione della norma “edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche” è da intendersi nel senso che le aree e gli edifici devono essere di proprietà della PA, che direttamente li utilizza per l’installazione di un impianto fotovoltaico o li mette a disposizione del Soggetto Responsabile (cui è conferito un diritto reale o personale di godimento).
Gli impianti fotovoltaici su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline non rientrano tra gli impianti “su edifici” ma sono considerati altri impianti.
I “grandi impianti” sono gli “impianti realizzati su edifici” che hanno una potenza superiore a 1.000 kW, gli “altri impianti fotovoltaici” con potenza superiore a 200 kW o entro i 200 kW ma non operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici diversi da quelli realizzati, anche da terzi, su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.
Un’altra domanda riguarda il limite di potenza incentivabile. Il GSE spiega che l’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare al 2016 è stabilito in 23.000, MW corrispondente ad un costo indicativo cumulato massimo annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 Mld €.
Sono stati introdotti dei limiti di incentivazione calcolati sulla base del costo indicativo annuo degli incentivi (limiti di costo annui). Per gli anni 2011 e 2012 i “grandi impianti” accedono agli incentivi nei limiti di costo annui stabiliti e necessitano di iscrizione al Registro per essere ammessi all’incentivazione.
Per gli anni 2011e 2012 non è previsto alcun limite di costo per i “piccoli impianti”. A partire dal 2013 e sino al 2016 è previsto che, sia per i “piccoli impianti” sia per i “grandi impianti”, il superamento dei limiti di costo non limiti l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determini una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo.
Un altro pacchetto di nuove FAQ riguarda il ‘Registro grandi impianti’. Il GSE spiega i criteri di priorità che regolano l’iscrizione al registro, i motivi che ne giustificano l’esclusione, la procedura per contestare la graduatoria (ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica).
A queste e ad altre domande sulle tematiche del ‘IV Conto Energia’ (DM 5 maggio 2011) ha risposto il GSE pubblicando tutte le risposte nella sezione FAQ del proprio sito internet.
I “piccoli impianti” - spiega il GSE - sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli “altri impianti” fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati, anche da terzi, su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.
In particolare, la dizione della norma “edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche” è da intendersi nel senso che le aree e gli edifici devono essere di proprietà della PA, che direttamente li utilizza per l’installazione di un impianto fotovoltaico o li mette a disposizione del Soggetto Responsabile (cui è conferito un diritto reale o personale di godimento).
Gli impianti fotovoltaici su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline non rientrano tra gli impianti “su edifici” ma sono considerati altri impianti.
I “grandi impianti” sono gli “impianti realizzati su edifici” che hanno una potenza superiore a 1.000 kW, gli “altri impianti fotovoltaici” con potenza superiore a 200 kW o entro i 200 kW ma non operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici diversi da quelli realizzati, anche da terzi, su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.
Un’altra domanda riguarda il limite di potenza incentivabile. Il GSE spiega che l’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare al 2016 è stabilito in 23.000, MW corrispondente ad un costo indicativo cumulato massimo annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 Mld €.
Sono stati introdotti dei limiti di incentivazione calcolati sulla base del costo indicativo annuo degli incentivi (limiti di costo annui). Per gli anni 2011 e 2012 i “grandi impianti” accedono agli incentivi nei limiti di costo annui stabiliti e necessitano di iscrizione al Registro per essere ammessi all’incentivazione.
Per gli anni 2011e 2012 non è previsto alcun limite di costo per i “piccoli impianti”. A partire dal 2013 e sino al 2016 è previsto che, sia per i “piccoli impianti” sia per i “grandi impianti”, il superamento dei limiti di costo non limiti l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determini una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo.
Un altro pacchetto di nuove FAQ riguarda il ‘Registro grandi impianti’. Il GSE spiega i criteri di priorità che regolano l’iscrizione al registro, i motivi che ne giustificano l’esclusione, la procedura per contestare la graduatoria (ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica).