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Riqualificazione, Piano Casa Val d'Aosta parallelo al Dl Sviluppo

Riqualificazione, Piano Casa Val d'Aosta parallelo al Dl Sviluppo

La Giunta Regionale definisce i criteri della razionalizzazione con sostituzione edilizia

Vedi Aggiornamento del 22/03/2012
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 22/03/2012
14/09/2011 - La Valle d’Aosta recepisce le misure del Decreto Sviluppo, e lo fa con una norma di aggiornamento al Piano Casa del 2009.
 
Se da una parte non sono state necessarie proroghe, perché fin dall’inizio non sono stati posti limiti temporali alle misure per il rilancio dell’edilizia, dall’altro lato la legge si è arricchita di precisazioni e qualche semplificazione.
 
Nell’ottica della riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio richiesta dal Dl sviluppo, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico fino al 45%. La nuova legge prevede inoltre che la Giunta Regionale definisca i criteri per l’attuazione degli interventi di riqualificazione.
 
I cambi d’uso di unità immobiliari o parti di ampliamento sono ammessi solo per destinazioni previste dal Prg. Nel primo caso è richiesta la concessione edilizia. Gli interventi del Piano casa, infine, sono consentiti anche sugli immobili con destinazioni d’uso non previste dal Prg, purchè contestualmente ai lavori avvenga anche il cambio d’uso.
 
La nuova legge regionale precisa inoltre che l’ampliamento dell’edificio può essere realizzato anche con più di un intervento a condizione che non si superi il limite del 20%. L’aumento volumetrico può anche comportare una nuova costruzione in ampliamento rispetto al volume esistente nel rispetto delle distanze e della normativa antisismica.
 
Nelle fasce di rispetto stradali gli interventi possono essere realizzati in deroga alla normativa vigente, rispettando però le distanze preesistenti.
 
In zona agricola gli ampliamenti sono consentiti solo sugli edifici utilizzati come abitazione permanente - principale o temporanea, nonché sugli immobili agro silvo pastorali o destinati a residenza temporanea legata all’uso agro silvo pastorale.
 
Secondo il testo di legge aggiornato, gli interventi sono realizzati con concessione edilizia o altro titolo abilitativo in materia di procedimento unico comunque denominato.
 
Analogamente a quanto stabilito dalla precedente versione, i Comuni, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, possono imporre modalità costruttive per l’armonizzazione architettonica e il rispetto della normativa di settore.
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