Sospeso dall’Albo il professionista che non emette la fattura
NORMATIVA
Sospeso dall’Albo il professionista che non emette la fattura
La Manovra bis prevede una sospensione fino ad un mese per chi commette quattro violazioni nell’arco di cinque anni
21/09/2011 - Il professionista iscritto ad un Albo o Ordine professionale al quale siano contestate, nell’arco di cinque anni, quattro violazioni, compiute in giorni diversi, dell’obbligo di emettere la fattura, viene sospeso dall’Albo o dall’Ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi.
La misura è contenuta nell’articolo 2, comma 5, della Legge 148/2011, che ha convertito la Manovra bis di ferragosto (DL 138/2011), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre scorso ed entrata in vigore il 17 settembre.
Il provvedimento integra l’articolo 12 del Dlgs 471/1997 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi).
Lo stesso articolo 2, comma 5, prevede anche che il provvedimento di sospensione, comminato dal direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, è immediatamente esecutivo, in deroga all’articolo 19, comma 7, del Dlgs 471/1997, ed è comunicato all’Ordine professionale o al soggetto che tiene l’Albo, affinchè ne sia data pubblicazione sul sito internet.
Nel caso in cui le violazioni siano commesse nell’esercizio in forma associata di un’attività professionale, la sospensione è disposta nei confronti di tutti gli associati.
La misura è contenuta nell’articolo 2, comma 5, della Legge 148/2011, che ha convertito la Manovra bis di ferragosto (DL 138/2011), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre scorso ed entrata in vigore il 17 settembre.
Il provvedimento integra l’articolo 12 del Dlgs 471/1997 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi).
Lo stesso articolo 2, comma 5, prevede anche che il provvedimento di sospensione, comminato dal direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, è immediatamente esecutivo, in deroga all’articolo 19, comma 7, del Dlgs 471/1997, ed è comunicato all’Ordine professionale o al soggetto che tiene l’Albo, affinchè ne sia data pubblicazione sul sito internet.
Nel caso in cui le violazioni siano commesse nell’esercizio in forma associata di un’attività professionale, la sospensione è disposta nei confronti di tutti gli associati.