Antisismica, l’Abruzzo si aggiorna
NORMATIVA
Antisismica, l’Abruzzo si aggiorna
Richiesta l’autorizzazione per interventi in zone a rischio, sopraelevazioni e edifici strategici
04/10/2011 - L’Abruzzo aggiorna la normativa in materia antisismica. Entrerà in vigore il 24 novembre la LeggeRegionale 28/2011, che definisce le modalità di controllo sulla realizzazione di costruzioni in zone sismiche.
I procedimenti per le nuove costruzioni e gli interventi sugli edifici esistenti in zona sismica sono contenuti nel Titolo III della norma regionale, che si applica anche ad ampliamenti, sopraelevazioni e varianti sostanziali ai progetti.
Nelle zona ad alta e media sismicità, è prevista l’autorizzazione sismica, rilasciata dallo Sportello Unico per l’edilizia competente, per tutte queste tipologie di intervento.
Nelle zone a bassa sismicità, l’autorizzazione sismica è richiesta per gli interventi edilizi ricadenti in aree classificate instabili nella carta di micro zonazione sismica o considerate a rischio idrogeologico, per i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche e per gli interventi su edifici di interesse strategico. L’autorizzazione è infine obbligatoria anche per le sopraelevazioni.
L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno decorrente dal rilascio dell’autorizzazione. L’omessa comunicazione di inizio lavori allo Sportello Unico per l’edilizia, all’Ufficio provinciale competente per territorio e al Collaudatore implica sanzioni amministrative.
Il termine di un anno vale anche nelle zone a bassa sismicità, dove, per le altre tipologie di intervento che non richiedono l’autorizzazione sismica, è necessario il preavviso scritto alla Provincia competente oltre al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
Il progetto, redatto da professionista abilitato, deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista che attesti il rispetto delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Sarà possibile completare i procedimenti in corso al 24 novembre, data di entrata in vigore della legge regionale, ai sensi della previgente normativa.
I procedimenti per le nuove costruzioni e gli interventi sugli edifici esistenti in zona sismica sono contenuti nel Titolo III della norma regionale, che si applica anche ad ampliamenti, sopraelevazioni e varianti sostanziali ai progetti.
Nelle zona ad alta e media sismicità, è prevista l’autorizzazione sismica, rilasciata dallo Sportello Unico per l’edilizia competente, per tutte queste tipologie di intervento.
Nelle zone a bassa sismicità, l’autorizzazione sismica è richiesta per gli interventi edilizi ricadenti in aree classificate instabili nella carta di micro zonazione sismica o considerate a rischio idrogeologico, per i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche e per gli interventi su edifici di interesse strategico. L’autorizzazione è infine obbligatoria anche per le sopraelevazioni.
L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno decorrente dal rilascio dell’autorizzazione. L’omessa comunicazione di inizio lavori allo Sportello Unico per l’edilizia, all’Ufficio provinciale competente per territorio e al Collaudatore implica sanzioni amministrative.
Il termine di un anno vale anche nelle zone a bassa sismicità, dove, per le altre tipologie di intervento che non richiedono l’autorizzazione sismica, è necessario il preavviso scritto alla Provincia competente oltre al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
Il progetto, redatto da professionista abilitato, deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista che attesti il rispetto delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Sarà possibile completare i procedimenti in corso al 24 novembre, data di entrata in vigore della legge regionale, ai sensi della previgente normativa.