Nuovo Piano Casa Umbria, deroga alle altezze massime
NORMATIVA
Nuovo Piano Casa Umbria, deroga alle altezze massime
La nuova legge delega ai Comuni l’individuazione delle aree degradate per l’attuazione del Dl Sviluppo
Vedi Aggiornamento
del 17/12/2012
12/10/2011 - Deroghe alle altezze massime e delega ai Comuni nella definizione degli obiettivi di riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio. Sono i contenuti della Legge Regionale 8/2011, che modifica il Piano Casa dell’Umbria e attua il Decreto Sviluppo.
Piano Casa
La legge regionale per la semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale prevede che il numero di piani e l’altezza massima di edificazione, consentiti dallo strumento urbanistico, possano essere incrementati in misura stabilita dal Comune.
Indipendentemente dalle decisioni delle amministrazioni, gli incrementi non possono superare la misura di un piano e 3,50 metri lineari.
Questa tipologia di ampliamento non è consentita negli ambiti tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e deve essere effettuata nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche.
Riqualificazione urbana e Decreto Sviluppo
La norma integra l’articolo 28 della Legge Regionale 11/2005 con le disposizioni contenute nel Dl Sviluppo, delegando ai Comuni il compito di individuare le aree urbane degradate con funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, i detrattori ambientali e gli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione.
In questi casi i Comuni possono promuovere programmi di riqualificazione e razionalizzazione, stabilendo anche la superficie aggiuntiva che può essere concessa come premialità.
Piano Casa
La legge regionale per la semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale prevede che il numero di piani e l’altezza massima di edificazione, consentiti dallo strumento urbanistico, possano essere incrementati in misura stabilita dal Comune.
Indipendentemente dalle decisioni delle amministrazioni, gli incrementi non possono superare la misura di un piano e 3,50 metri lineari.
Questa tipologia di ampliamento non è consentita negli ambiti tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e deve essere effettuata nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche.
Riqualificazione urbana e Decreto Sviluppo
La norma integra l’articolo 28 della Legge Regionale 11/2005 con le disposizioni contenute nel Dl Sviluppo, delegando ai Comuni il compito di individuare le aree urbane degradate con funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, i detrattori ambientali e gli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione.
In questi casi i Comuni possono promuovere programmi di riqualificazione e razionalizzazione, stabilendo anche la superficie aggiuntiva che può essere concessa come premialità.