
Rinnovabili, impianti realizzabili anche senza il sì del Comune
NORMATIVA
Rinnovabili, impianti realizzabili anche senza il sì del Comune
Tar Puglia: il procedimento di autorizzazione unica non è condizionato dall’assenso della PA
31/10/2011 - La realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili non necessita del consenso preventivo da parte del Comune interessato. Si è espresso in questo senso il Tar Puglia con la sentenza 1670/2011.
Secondo i giudici amministrativi, in base alle linee guida contenute nel Dm 10 settembre 2010, che ha attuato il D.lgs 387/2003, il procedimento di autorizzazione unica non può essere condizionato da un atto di assenso o di gradimento del comune interessato dalla realizzazione dell’impianto.
Il Tribunale Amministrativo ha inoltre affermato che il parere del Comune deve essere espresso in Conferenza di Servizi.
In caso di assenza del Comune, o di mancata espressione della volontà dell’amministrazione da parte del suo rappresentante durante i lavori della Conferenza, l’assenso si considera acquisito.
Secondo i giudici amministrativi, in base alle linee guida contenute nel Dm 10 settembre 2010, che ha attuato il D.lgs 387/2003, il procedimento di autorizzazione unica non può essere condizionato da un atto di assenso o di gradimento del comune interessato dalla realizzazione dell’impianto.
Il Tribunale Amministrativo ha inoltre affermato che il parere del Comune deve essere espresso in Conferenza di Servizi.
In caso di assenza del Comune, o di mancata espressione della volontà dell’amministrazione da parte del suo rappresentante durante i lavori della Conferenza, l’assenso si considera acquisito.