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Bonus 36%, rimborso unico per lavori su abitazioni e pertinenze

Bonus 36%, rimborso unico per lavori su abitazioni e pertinenze

L'agevolazione si riferisce alla spesa complessiva e non a quelle sostenute per i singoli interventi

Vedi Aggiornamento del 12/12/2011
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 12/12/2011
15/11/2011 - Le ristrutturazioni su abitazioni e pertinenze godono di un unico bonus fiscale del 36%. Le spese per questi lavori non possono essere considerate in modo autonomo. Lo ha chiarito mercoledì scorso l'allora sottosegretario Alberto Giorgetti, chiamato a rispondere su un’interrogazione presentata dai deputati Lo Monte e Zeller.
 
In base alle norme ministeriali che regolano la fruizione delle agevolazioni fiscali e a varie pronunce dell’Agenzia delle Entrate, se i lavori di ristrutturazione riguardano sia l’abitazione principale che la pertinenza, il rimborso va calcolato sulla spesa complessiva.
 
Non è quindi possibile usufruire di due detrazioni indipendenti, ma solo di un bonus che, ricordiamo, ammonta al 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione nei limiti di 48 mila euro.
 
Il dubbio sull’applicazione delle norme riguardava un condominio che aveva ristrutturato un immobile con otto abitazioni. Dato che nei lavori era compresa anche la realizzazione di un garage interrato con sedici posti auto, a detta degli interroganti era necessario chiarire se il limite dei 48 mila euro potesse essere riferito a ciascuna unità abitativa o posto auto.
 
Per i deputati bisognava inoltre spiegare se il proprietario, oltre alle detrazioni di 48 mila euro per unità immobiliare e 48 mila euro per le parti comuni, potesse ottenere il bonus del 36% anche per la realizzazione delle pertinenze.
 
Gli interroganti hanno ricordato che ai sensi delle leggi in vigore, la detrazione del 36% è riconosciuta per le ristrutturazioni edilizie, tra cui compaiono gli interventi sulle parti comuni e quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. La condizione per fruire della detrazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale.
 
Motivi in base ai quali la risposta del sottosegretario è stata considerata “non del tutto logica” dai due deputati, che invece deducono agevolazioni distinte per le unità immobiliari singolarmente considerate.
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